Art. 137
(Norme procedurali ed organizzative – impugnazione
diretta delle leggi da parte delle minoranze parlamentari)

La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.

La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera.

Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Contenuto

Norme procedurali ed organizzative e garanzie di indipendenza dei giudici (commi primo, terzo e quarto)

Le disposizioni riproducono, con lievi modifiche formali, il testo del vigente art. 137 della Costituzione.

Impugnazione diretta delle leggi da parte delle minoranze parlamentari (comma secondo)

Si tratta di un istituto innovativo che consente ad un quinto dei componenti di una Camera di azionare direttamente la Corte per il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi solo per i vizi attinenti alla violazione dei diritti fondamentali.

La definizione della disciplina di dettaglio dell'istituto è stata demandata ad apposita legge costituzionale, cui spetterà in particolare definire i termini e le procedure per questa nuova forma di accesso al sindacato di costituzionalità.

La norma va considerata in parallelo con la lett. i) dell'art. 134 del testo, la quale prevede il ricorso diretto individuale per la tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione che siano stati lesi da pubblici poteri, demandando anche in questo caso ad una legge costituzionale la definizione delle condizioni, delle forme e dei termini di proponibilità dei ricorsi.

Dibattito in Commissione

La questione più ampiamente dibattuta in Commissione ha riguardato l'introduzione dell'impugnazione diretta delle leggi da parte delle minoranze parlamentari. Sono state sollevate perplessità in proposito, per i possibili rischi di politicizzazione della Corte. In relazione a questi rischi, si è avanzata l'ipotesi di limitare i ricorsi ai motivi inerenti i vizi del procedimento di formazione delle leggi, per la tutela dello statuto dell'opposizione (Elia, 2721). È stato tuttavia replicato che tale forma di ricorso costituisce un punto di equilibrio del sistema delle garanzie costituzionali, in quanto un'analoga forma di tutela è stata attribuita ai singoli per la tutela degli stessi diritti fondamentali nei confronti dei pubblici poteri (Boato, 2723).


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