Art. 136
(Opinioni dissenzienti ed effetti delle pronunce)

Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, di un atto avente forza di legge o di un regolamento, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.

La sentenza è comunicata alle Camere, al Governo ed alle Assemblee regionali interessate affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Contenuto

Pubblicazione delle decisioni della Corte con l'indicazione delle opinioni dissenzienti (comma primo)

Viene introdotta la possibilità, non prevista dall'attuale testo costituzionale, della indicazione delle opinioni dissenzienti dei giudici rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza del collegio.

Efficacia delle sentenze e comunicazione alle Camere (commi secondo e terzo)

Rispetto all'attuale articolo 136 della Costituzione, il testo approvato introduce la possibilità per la Corte di modulare l'incidenza temporale delle proprie pronunce posticipando gli effetti caducatori delle sentenze per un termine massimo di un anno dalla pubblicazione delle decisioni, con l'intento di permettere al Governo ed al Parlamento, soprattutto per le sentenze che comportino effetti finanziari, di provvedere nel frattempo alla copertura dei maggiori oneri comportati dalla pronuncia.

Infine, il successivo terzo comma, annovera anche il Governo tra i soggetti destinatari della comunicazione della sentenza: tale innovazione è da collegarsi a quella introdotta dalla lettera b) dell’articolo 134, in cui si estende la competenza dei giudici della Corte anche ai regolamenti del Governo che disciplinano l’organizzazione dell’amministrazione statale.

Dibattito in Commissione

Per quanto riguarda l'introduzione della dissenting opinion, il dibattito si è svolto integralmente durante la fase di elaborazione del testo di giugno. Nell'ambito del Comitato Garanzie, gli orientamenti erano sostanzialmente due. L'orientamento favorevole alla unitarietà formale delle decisioni della Corte ha motivato la propria posizione ricollegandola strettamente alla garanzia della indipendenza di giudizio dei componenti della Corte rispetto alle forze politiche e costituzionali che li hanno nominati e ha proposto di affidare tale istituto all'autonomia regolamentare della Corte (Comitato Garanzie, Folena, 645). L'altro orientamento, risultato poi prevalente, volto appunto alla introduzione dell'opinione dissenziente (Comitato Garanzie, Pera, 648), ha evidenziato l'opportunità di una maggiore responsabilizzazione dei giudici costituzionali ed ha sottolineato la maggiore chiarezza delle motivazioni delle sentenze e la possibilità di un controllo diffuso da parte dell'opinione pubblica a questa conseguenti (cfr. relazione dell'on. Boato al testo del 30 giugno, 107).

In Commissione, nella fase antecedente la presentazione del testo del 30 giugno, il dibattito si è concentrato invece sul tema della possibilità della Corte di dilazionare il termine di efficacia delle pronunce che comportano nuove o maggiori spese. Si è infatti ritenuto che l'innovazione introdotta non fosse sufficiente a dare completa risoluzione al problema degli effetti finanziari delle sentenze della Corte e si è proposto di prevedere un termine temporale per dare esecuzione alle sentenze della Corte che modificassero decisioni complessive di spesa definite con la legge di autorizzazione (Villone, 2063; tale proposta è però stata respinta dalla Commissione, 2066) ovvero di stabilire che gli eventuali effetti delle pronunce in termini di maggiori spese risultassero comunque proporzionalmente ridotti entro i termini del preventivo (Vegas, 2064; proposta ritirata dopo un ampio dibattito, 2070).

Sempre in tema di efficacia delle sentenze, il testo proposto dal relatore prevedeva la possibilità per la Corte di escludere l'efficacia retroattiva della decisione salvo che in materia penale e per le questioni che avessero provocato il giudizio. Tale previsione registrava il consenso dell'on. Pera in quanto volta a costituzionalizzare un principio già contenuto nell’ordinamento (2071). Tuttavia, accogliendo un subemendamento dell'on. Folena tendente a sopprimere tale disposizione, il relatore ha ritirato il comma relativo (2075).


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