Art. 135
(Composizione della Corte costituzionale)

La Corte costituzionale è composta da venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Senato della Repubblica; cinque giudici sono nominati da un collegio formato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni che integrano il Senato della Repubblica in sessione speciale.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia e di vigilanza.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l'esercizio di qualsiasi professione e con ogni altra carica ed ufficio.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in sezioni.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Contenuto

Composizione della Corte e titolarità della nomina dei giudici (commi primo e secondo)

Il testo approvato dalla Commissione prevede un aumento a venti componenti del numero dei giudici costituzionali, rispetto al testo del 30 giugno, che confermava l'attuale composizione (quindici membri) della Consulta.

Quanto alla titolarità del potere di nomina dei giudici, rimane invariata quella spettante al Presidente della Repubblica e alle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa. È stata invece soppressa la previsione della nomina da parte del Parlamento in seduta comune: la scelta dei giudici di nomina parlamentare è attribuita, sulla base del criterio generale espresso dall'art. 88, primo comma, del nuovo testo della Costituzione, al Senato. Ad un collegio composto dai rappresentanti di Regioni, Province e Comuni che integrano il Senato in sessione speciale, spetta la nomina di ulteriori cinque giudici. La disposizione va letta in collegamento con l'art. 89 del nuovo testo, il quale prevede che in merito all'esame dei disegni di legge relativi ad alcune materie citate nello stesso articolo il Senato deliberi in sessione speciale, integrato da un eguale numero di rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

I rappresentanti delle autonomie in numero pari a quello dei senatori (duecento componenti, quindi) sono eletti sulla base dei seguenti criteri:

Nel testo del 30 giugno, la scelta dei giudici costituzionali affidata alle autonomie era invece affidata direttamente alle Regioni, secondo modalità stabilite con legge costituzionale.

Infine, per quanto riguarda le categorie tra le quali possono essere scelti i giudici costituzionali, la Commissione si è orientata per mantenere l'attuale norma costituzionale con l'unica differenza della soppressione del riferimento ai magistrati anche a riposo, al fine di eliminare ogni differenza, tra le varie categorie, nell'elettorato passivo.

Durata in carica, cessazione del mandato ed incompatibilità successiva dei giudici, Presidente della Corte (commi terzo, quarto e quinto)

Per quanto riguarda la durata in carica dei giudici, la loro cessazione dal mandato e le modalità di elezione e durata in carica del Presidente della Corte, il testo non presenta novità rispetto all'attuale Costituzione. È stato invece introdotto il principio della incompatibilità successiva, di durata quinquennale, tra chi ha ricoperto l'incarico di giudice costituzionale e l'assunzione di incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia e vigilanza.

Relativamente alla eleggibilità a Presidente della Corte, viene stabilito il principio per cui non possono essere eletti a tale carica i giudici negli ultimi due anni del mandato, salvo il caso di rielezione. La disposizione è diretta a garantire una durata minima di due anni al mandato di Presidente della Corte.

Le disposizioni sono invariate rispetto al testo del 30 giugno.

Incompatibilità dei giudici della Corte (comma sesto)

Viene sancita una incompatibilità assoluta tra la carica di giudice della Corte e qualunque carica pubblica elettiva e l'esercizio di qualsiasi professione e qualunque carica o ufficio.

Il testo dell'attuale Costituzione, sostanzialmente ripreso da quello approvato il 30 giugno, prevede invece una incompatibilità limitata all'ufficio di parlamentare o consigliere regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con qualsiasi altra carica o ufficio indicati dalla legge.

Organizzazione della Corte in sezioni (comma settimo)

La disposizione, non presente nel testo approvato il 30 giugno, introduce la possibilità per la Corte di organizzarsi in sezioni, per fare fronte alla accresciuta mole di lavoro conseguente alle nuove competenze ad essa attribuite. Il testo formulato dal relatore faceva riferimento alla facoltà per la Corte di determinare le competenze delle sezioni: la Commissione ha votato la soppressione di tale principio (2720).

Composizione integrata della Corte nei giudizi di accusa (comma ottavo)

Anche in questo caso la disposizione riproduce il testo della Costituzione vigente riservando però al Senato la competenza per la nomina dei giudici aggregati, secondo il principio generale sancito dall'art. 88, primo comma, del nuovo testo. Rispetto al testo vigente ed a quello del 30 giugno, è stato portato a ventuno il numero dei giudici aggregati, in conseguenza all’aumento dei membri della Corte nella sua composizione ordinaria.

Dibattito in Commissione

Nel passaggio dal testo di giugno a quello attuale sono state introdotte due significative modifiche: la possibilità per la Corte di organizzarsi in sezioni e l'incremento del numero dei giudici.

Per quanto riguarda l'organizzazione in sezioni, è stata sollevata in Commissione la questione circa l’opportunità di una divisione per competenze della funzione di giurisdizione costituzionale, essendo questa per sua natura indivisibile, a prescindere dall'oggetto cui si applicano i parametri di costituzionalità. È stato infatti obiettato che tale divisione potrebbe far venir meno la garanzia della unicità dell'orientamento giurisprudenziale (Mattarella, 2713). Si è inoltre osservato che l'organizzazione in sezioni potrebbe determinare una eccessiva specializzazione dei giudici (Pera, 2716) ed uno squilibrio nella composizione delle stesse rispetto alla provenienza dei giudici dal punto di vista della titolarità della nomina (Marchetti, 2719).

Relativamente al numero dei giudici costituzionali, problema collegato a quello dell'aumento delle competenze della Corte, è stato sollevata dal senatore Elia la preoccupazione che un aumento dei componenti dell'organo potrebbe farne diminuire l'autorevolezza (2713).


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