Titolo VIII

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I
La Corte costituzionale

(Artt. 134-137)

Art. 134
(Competenze della Corte costituzionale)

La Corte costituzionale giudica:

a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

b) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione dell'amministrazione statale;

c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

d) sui conflitti di attribuzione in cui siano parti Comuni e Province, nei casi e con le modalità stabiliti con legge costituzionale;

e) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;

f) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica e delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità;

g) sui ricorsi in materia di elezione dei componenti delle due Camere, nei casi stabiliti dalla Costituzione;

h) sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge e dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare;

i) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale.

Contenuto

Giudizi di legittimità costituzionale (comma primo, lett. a) e b))

La disposizione conferma anzitutto la competenza, già prevista dalla Costituzione vigente, relativa al giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Tale giudizio viene esteso, in base alla lett. b) del comma primo, anche ai regolamenti che disciplinano l'organizzazione dell'amministrazione statale. Nel testo del 30 giugno, il giudizio di legittimità sui regolamenti era previsto più genericamente per i "casi stabiliti dalla Costituzione". La nuova formulazione tiene conto del dibattito avvenuto in Commissione sull'articolo 106, terzo comma, relativo alla potestà regolamentare del Governo, nel quale è emerso l'orientamento a ritenere sottoponibili al giudizio della Corte i soli regolamenti per i quali esiste una riserva di competenza normativa esclusiva, cioè, appunto, quelli sulla organizzazione dell'amministrazione statale.

Giudizi sui conflitti di attribuzione (comma primo, lett. c) e d))

La Commissione ha mantenuto, senza alcuna modifica rispetto al testo costituzionale vigente ed al testo approvato il 30 giugno la competenza della Corte a giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. La lett. d) estende la legittimazione attiva e passiva per questo tipo di ricorso anche a Province e Comuni, rinviando ad una legge costituzionale la definizione dei casi e delle modalità di proposizione dei ricorsi.

Giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica (comma primo, lett. e))

La disposizione riproduce senza modifiche il testo costituzionale vigente.

Ai sensi dell'art. 72 del nuovo testo costituzionale, il Presidente della Repubblica è posto in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi membri, per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione, secondo modalità stabilite con legge costituzionale. Tale legge individua anche le sanzioni penali e costituzionali che la Corte potrà comminare.

Giudizio sui ricorsi elettorali (comma primo, lett. f) e g))

La Commissione ha introdotto due nuove competenze della Corte: si tratta dei giudizi sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica e sulle relative cause di ineleggibilità ed incompatibilità e sui ricorsi in materia di elezione dei componenti delle Camere, nei casi previsti dalla Costituzione: quest'ultima competenza non era contenuta nel testo del 30 giugno.

Per quanto riguarda i ricorsi in materia di elezioni presidenziali, si ricorda che l'art. 68, primo comma, del nuovo testo costituzionale demanda ad una legge bicamerale il compito di individuare le specifiche condizioni di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Repubblica, che si vanno ad aggiungere a quelle previste direttamente dalla Costituzione ai sensi del secondo comma dell'art. 67.

In materia di contenzioso elettorale delle due Camere, la disposizione circoscrive la materia ai soli casi previsti in Costituzione: tale rinvio dev'essere collegato all'art. 84, comma quarto, ai sensi del quale viene stabilito l'obbligo per le Camere di decidere sulle "elezioni contestate" entro termini stabiliti dai propri regolamenti e la possibilità, per l'interessato, di ricorrere alla Corte avverso le decisioni delle Camere stesse o nel caso di inutile decorso del termine.

Giudizio sui referendum (comma primo, lett. h))

La disposizione inserisce nel testo costituzionale una competenza già riconosciuta alla Corte dalla legge costituzionale n. 1 del 1953, la quale all'art. 2 prevede la competenza della Corte a giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 Cost. siano ammissibili ai sensi del comma secondo dell'articolo stesso.

La disposizione dell'art. 134 va letta in connessione con l'art. 97, comma quarto, del nuovo testo costituzionale, il quale sancisce costituzionalmente la competenza della Corte costituzionale in materia di giudizio di ammissibilità del referendum. Viene inoltre previsto un criterio di "razionalizzazione" del giudizio della Corte, in quanto si stabilisce che essa si pronunci sull'ammissibilità della richiesta referendaria soltanto dopo che siano state raccolte centomila firme (in caso di iniziativa popolare) ovvero dopo che le delibere delle cinque Assemblee regionali siano divenute esecutive.

Il comma in esame estende inoltre il giudizio di ammissibilità della Corte ai referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 97, quinto e sesto comma, del nuovo testo costituzionale, che introduce l'istituto del referendum propositivo (o deliberativo). La condizione per avviare la consultazione popolare è che le Camere non abbiano deliberato sulla proposta entro due anni dalla presentazione della stessa: decorso tale termine la Corte valuta l'ammissibilità del referendum.

Giudizio sui ricorsi per la tutela dei diritti fondamentali (comma primo, lett. i))

Con questo comma è stato introdotto nell'ordinamento lo strumento del ricorso diretto individuale per la tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione che siano stati lesi da pubblici poteri. Viene inoltre demandata ad una legge costituzionale la definizione delle condizioni, delle forme e dei termini di proponibilità dei ricorsi. Tale legge individuerà quindi in primo luogo per quali fattispecie siano ammissibili i ricorsi medesimi.

La disposizione non reca modifiche rispetto al testo approvato il 30 giugno.

Dibattito in Commissione

La disposizione ha sollevato un ampio dibattito nell'ambito della discussione svoltasi in Commissione. Tra i principali problemi emersi si possono segnalare:


indice bicamerale
Commissione Riforme costituzionali
indice bicamerale
Indice