Art. 133
(Tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione)

Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare, con le modalità stabilite dalla legge.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e disporre altri strumenti di reintegrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Contenuto

Tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione. Tutela cautelare. Altri strumenti di reintegrazione.

L'articolo 133 reca norme sulla tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione (corrispondenti all'articolo 113 della Costituzione vigente).

La formulazione approvata dalla Commissione contiene tuttavia alcune innovazioni di grande rilevanza, la principale delle quali consiste nella soppressione del riferimento alla dicotomia interessi legittimi-diritti soggettivi, prevista dal primo comma dell'articolo 113 della Costituzione vigente (soppressione conseguente peraltro a quanto previsto in tema di criteri di riparto della giurisdizione dall'articolo 119, primo comma, del testo approvato dalla Commissione, all'illustrazione del quale si rimanda).

L'art. 133 deve infatti essere sistematicamente correlato all'art. 119, primo e secondo comma, che individuano rispettivamente i criteri per il riparto della giurisdizione e gli organi cui è affidata la tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione. L'articolo 133 definisce il medesimo ambito da un punto di vista meramente oggettivo, garantendo la giurisdizione amministrativa non più con riferimento alla dicotomia tra diritti soggettivi e interessi legittimi, ma "nei confronti della pubblica amministrazione" (e non più solo contro i suoi atti, come recita la Costituzione vigente), secondo modalità da stabilire con legge .

Occorre aggiungere che la soppressione del riferimento alle posizioni soggettive di interesse legittimo o diritto soggettivo, unitamente a quella analoga operata all'articolo 119, non sembra interferire con il primo comma dell'articolo 24 della prima parte della Costituzione, in quanto l'art. 24 garantisce in linea generale che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, senza ovviamente indicare né criteri di riparto della giurisdizione né, conseguentemente, gli organi giurisdizionali cui adire o, ancora, le azioni esperibili presso i vari tipi di giurisdizione. In altri termini, l'articolo 24, primo comma, contiene una norma volta a garantire la possibilità di azione in giudizio (escludendo ogni eccezione alla tutela delle posizioni soggettive), mentre il nuovo Titolo VII sulla giustizia (art. 117-133) ha lo scopo di precisare le concrete modalità con cui realizzare tale possibilità.

Si deve ricordare, da ultimo, che l'articolo 133, nel testo approvato dalla Commissione, al fine di eliminare talune limitazioni che nel sistema vigente si sono in concreto riscontrate rispetto ad una piena tutela nei confronti della pubblica amministrazione - e anche in relazione alla più volte accennata piena equiparazione della giurisdizione amministrativa a quella ordinaria - prevede esplicitamente la possibilità di esercitare la tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione anche in forma cautelare (primo comma), nonché la possibilità, per il giudice amministrativo di disporre, oltre all'annullamento degli atti della pubblica amministrazione, di altri strumenti di reintegrazione (come, ad esempio, il risarcimento del danno: terzo comma).

Dibattito in Commissione

L'approvazione dell'art. 133 non ha suscitato contrasti all'interno della Commissione. Le relative tematiche sono state piuttosto affrontate nell'ambito della discussione più generale sull'unità funzionale della giurisdizione.


indice bicamerale
Commissione Riforme costituzionali
indice bicamerale
Indice