Art. 132
(Azione penale)

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ed a tal fine avvia le indagini quando ha notizia di un reato.

Contenuto

Obbligatorietà dell’azione penale. Connessione dello svolgimento delle indagini ad una precisa notitia criminis.

L'articolo ribadisce l’obbligo del pubblico ministero – già previsto nella Costituzione vigente, cfr. art. 112 - di esercitare l’azione penale, specificando altresì che, a tal fine, il pubblico ministero avvia le indagini quando ha notizia di un reato.

È stato pertanto confermato il principio secondo il quale, di fronte ad una notizia di reato, il pubblico ministero deve comunque e sempre procedere. L'elemento di novità contenuto nella norma in esame è recato dunque dalla espressa e stretta connessione intercorrente tra avvio delle indagini preliminari, da effettuare (solo) sulla scorta di una ben precisa notizia di reato ed esercizio dell'azione penale. Al riguardo non sembra inutile sottolineare che tali momenti non coincidono, in quanto l'azione penale viene esercitata sulla scorta di quanto emerso nel corso delle indagini (sul punto si rinvia a quanto già esposto sub. art. 130).

Dibattito in Commissione

Il dibattito nel Comitato sul sistema delle garanzie e nella Commissione si è a lungo soffermato sulla disposizione che impone al pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

In materia di obbligatorietà dell'azione penale le posizioni dei diversi gruppi parlamentari, espresse nelle proposte e nei disegni di legge all'esame della Commissione ed emerse durante il lavoro del Comitato sul sistema delle garanzie, erano in origine particolarmente differenziate.

Unanime è stato comunque il rilievo secondo il quale l’esercizio concreto dell’azione penale, nella pratica degli uffici giudiziari, subisce una serie di eccezioni, attenuazioni e differenziazioni tali da porre in serio dubbio l'effettività dell'obbligo in esame.

A questo scopo, nel testo approvato il 30 giugno, si era previsto che la legge dovesse stabilire misure idonee ad assicurare l’effettivo esercizio dell’azione penale. Questa parte della norma è stata tuttavia non confermata nella seduta del 30 ottobre.

Nella medesima seduta ci si è anche soffermati sull’inciso "ed a tal fine avvia l’indagine quando ha notizia di un reato". Come chiarito dal relatore, si tratta di una formulazione accolta dal Comitato ristretto, su richiesta di alcuni gruppi, volta ad evitare che l’azione penale sia esercitata non tanto al fine di verificare una data notizia di reato, quanto per "perseguire qualcuno o qualcosa".


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