Art. 131
(Ricorribilità in cassazione)

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari.

Contenuto

Rinvio alla legge per la definizione dei casi di ricorribilità in cassazione. Doppio grado di giurisdizione.

Il primo comma ribadisce l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (cfr. art. 111 della vigente Costituzione).

Il secondo comma rinvia alla legge per la definizione dei casi di ricorribilità delle sentenze in cassazione (il testo della Costituzione vigente lo ammette sempre, cfr. art. 111, secondo comma). È peraltro specificato che è comunque assicurato un doppio grado di giudizio, in quanto in taluni casi la legge prevede un solo grado di merito, e ciò, in relazione a quanto sopra illustrato, potrebbe determinare una situazione che l'inciso in esame vuole evitare, ossia che una controversia possa essere decisa in unico grado, senza possibilità di appello o cassazione.

È confermata (cfr. art. 111, secondo comma, della Costituzione vigente) la possibilità di ricorrere sempre cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale e la relativa (possibilità di) esclusione per le sentenze dei tribunali militari (solo in tempo di guerra, cfr. art. 119, terzo comma, del testo approvato dalla Commissione).

Dibattito in Commissione

L’approvazione dell’articolo in esame non ha fatto seguito ad un dibattito particolarmente approfondito in Commissione (il problema della ricorribilità in cassazione era tuttavia stato esaminato approfonditamente nei lavori del Comitato sul sistema delle garanzie), che ha peraltro convenuto di sopprimere l’ultimo comma del testo approvato il 30 giugno scorso (corrispondente all'ultimo comma dell'articolo 111 della Costituzione vigente), secondo il quale contro le decisioni dell'ultima istanza di merito della giustizia amministrativa il ricorso per Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Al riguardo si è ritenuto che nel momento in cui non viene più costituzionalmente prescritta la possibilità di ricorrere alla Cassazione contro tutte le sentenze, la norma fosse superflua.


indice bicamerale
Commissione Riforme costituzionali
indice bicamerale
Indice