Art. 130
(Principi del processo. Principi del procedimento penale)

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o fare interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse

La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti.

La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Contenuto

Principi del processo. Principi del procedimento penale. Custodia cautelare in carcere. Pubblici uffici di assistenza legale.

Il primo comma enuncia i principi e le caratteristiche del processo (di ogni processo).

La disposizione in esame, da un lato, individua le caratteristiche generali ed indefettibili di ogni processo (i principi del contraddittorio, della parità delle parti e della terzietà del giudice). Dall’altro, pone al legislatore l'obiettivo di favorire una ragionevole durata dei processi, indicandogli al contempo i principali (ancorché non esclusivi) strumenti da utilizzare per raggiungerlo (principi di oralità, concentrazione e immediatezza, ai quali deve ispirarsi il legislatore, che, evidentemente, li utilizzerà nella misura e con le forme compatibili con ciascun tipo di processo, al fine di consentire una ragionevole durata degli stessi).

I principi processuali citati si compendiano, in estrema sintesi, nella trattazione della causa tendenzialmente (ancorché non esclusivamente) in forma orale (oralità), in un unico periodo, ossia in unica udienza o in poche udienze ravvicinate (concentrazione), in un rapporto tra il giudice e la persona della quale il giudice stesso deve dichiarare le valutazioni (immediatezza).

Il secondo comma si riferisce in maniera espressa al solo procedimento penale e prevede la costituzionalizzazione dei principi recati dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Mentre il primo comma dell'articolo in esame è dunque riferito al processo, il secondo comma si occupa in maniera specifica del solo procedimento penale.

Al riguardo è opportuno far presente che la richiesta di rinvio a giudizio (ovvero, secondo i casi, la formulazione dell'imputazione o la richiesta di archiviazione) è la linea di confine (v. art. 405 c.p.p.) tra il procedimento penale (caratterizzato dallo svolgimento delle attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero) ed il processo. È dunque la presenza del giudice (terzo, cfr. il primo comma dell'articolo in esame) che trasforma il procedimento in processo.

Il terzo comma si occupa delle modalità di applicazione dei provvedimenti di custodia cautelare, già oggetto sotto il profilo sostanziale delle norme contenute nell'art. 13 della Costituzione, disponendo, peraltro con rinvio alla legge, che la custodia cautelare in carcere sia eseguita in appositi istituti. Lo specifico riferimento alla custodia in carcere ha lo scopo di non precludere la possibilità di disporre la custodia cautelare domiciliare.

Il quarto comma affida alla legge il compito di istituire pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La disposizione rappresenta uno sviluppo del principio di cui al terzo comma dell'articolo 24 della vigente Costituzione.

Dibattito in Commissione

Il dibattito si è incentrato soprattutto sulla distinzione tra processo e procedimento penale. Nel testo elaborato dal Comitato ristretto e presentato nella seduta del 28 ottobre, l'attuale primo comma era diviso in due distinti commi ed il contraddittorio fra le parti era - come poi è rimasto - riferito espressamente al "processo". Ciò ha suscitato l'obiezione secondo la quale sarebbe rimasta esclusa l'operatività del principio del contraddittorio nella fase investigativa. In proposito, il dibattito ha consentito di chiarire la distinzione tra processo e procedimento (per la quale v. sopra), ai fini dell'applicazione delle illustrate disposizioni.


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