Art. 128
(Ministro della giustizia)

Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

Contenuto

Competenze attribuite al Ministro della giustizia. Relazione alle Camere.

L’articolo (corrispondente all'articolo 110 della Costituzione vigente) specifica dettagliatamente le competenze spettanti al Ministro della giustizia. Dopo aver confermato quelle relative all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi della giustizia, il primo comma precisa talune attribuzioni del Ministro in relazione alla promozione di una comune formazione propedeutica degli aspiranti all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi e alla funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.

Al riguardo va rilevato, da un lato, che la funzione di promozione affidata al Ministro non implica l'esclusività in capo all'esecutivo dei relativi compiti attuativi; al contrario, la dizione della norma lascia presupporre il necessario coinvolgimento di altre istituzioni (come, ad esempio, le università) in tale compito; dall'altro, che restano comunque di competenza dei Consigli superiori i compiti relativi alla formazione e all'aggiornamento dei magistrati (cfr. art. 121, secondo comma).

Il secondo comma dell'articolo 128, da leggersi anche in relazione all'articolo 132 (all'illustrazione del quale si rinvia) è inteso sostanzialmente a strutturare un circuito istituzionale del quale entrano a far parte la magistratura requirente (alla quale fa capo l'obbligo di esercitare l'azione penale, v. art. 132 citato, da esercitarsi in piena autonomia ed indipendenza, v. art. 117, comma 2), il Ministro della giustizia quale organo di raccordo tra Governo e Parlamento, e il Parlamento stesso come organo rappresentativo.

Dibattito in commissione

Le disposizioni illustrate traggono origine da un complesso ed articolato dibattito, svoltosi sia nel Comitato sul sistema delle garanzie che in Commissione, sul ruolo, le competenze e il significato della figura del Ministro della giustizia nel nuovo quadro costituzionale disegnato, con particolare riferimento ai compiti affidati ai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa ed all'esercizio dell'azione penale.

Accogliendo istanze avanzate nel corso dei lavori del Comitato sul sistema delle garanzie, il testo approvato il 30 giugno recava un comma che rinviava alla legge per l'individuazione di altri soggetti titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare, che tuttavia non è stato recepito nel testo approvato nella seduta del 30 ottobre.

Per quel che concerne, poi, i contenuti della relazione annuale al Parlamento del Ministro della giustizia, il dibattito in Commissione si è incentrato soprattutto sull'opportunità di riferire, oltre che sullo stato generale della giustizia, anche sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

La proposta emendativa che prevedeva la soppressione dal testo dell'articolo di questi ulteriori contenuti della relazione annuale (Marchetti) è stata però contrastata dal relatore, secondo il quale la sua approvazione avrebbe impedito una compiuta assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti nel circuito cui si è accennato.

È stato, inoltre, osservato, nel corso dei lavori del Comitato sul sistema delle garanzie, che la relazione in questione potrà darà origine verosimilmente ad una sorta di sessione parlamentare sulla giustizia, suscettibile di consentire una organica trattazione delle relative problematiche da parte delle Camere.


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