Art. 127
(Polizia giudiziaria)

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. La legge ne stabilisce le modalità.

Contenuto

Utilizzazione della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria e relative modalità.

L'articolo in esame (al primo periodo) ripete quanto previsto dal corrispondente art. 109 della Costituzione vigente.

La polizia giudiziaria svolge attività non preventiva, avente finalità specifiche di reintegrazione del diritto violato, di regola preordinata all'esercizio della giurisdizione penale. Le relative funzioni sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. La disciplina che riguarda la polizia giudiziaria ha peraltro sostanzialmente un aspetto bivalente, in quanto essa è sottoposta ad una doppia dipendenza, funzionale (dalla autorità giudiziaria) e gerarchica (dal potere esecutivo). La stessa collocazione sistematica dell'articolo in esame evidenzia tali problematiche, in quanto esso è posto sostanzialmente tra giurisdizione ed amministrazione.

Rispetto a quanto stabilito dall'art. 109 della Costituzione vigente, la norma approvata dalla Commissione (v. secondo periodo) ha precisato che le modalità di utilizzazione della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria sono stabilite dalla legge.

Dibattito in Commissione

Oggetto del dibattito è stato principalmente l'illustrata disposizione aggiuntiva, non prevista nel testo votato in giugno e non è mancato chi ha sottolineato come tale aggiunta testuale potrebbe far emergere una preoccupazione sul versante della tutela della polizia giudiziaria in relazione alla sua utilizzazione da parte della magistratura requirente (Marchetti).

Tra gli emendamenti presentati e non accolti si segnalano quelli che hanno proposto soluzioni normative alternative, come la restrizione della disponibilità della polizia giudiziaria ai soli pubblici ministeri (Parrelli), con eventuale previsione di disciplina legislativa dei casi e dei modi di utilizzo della polizia con riferimento agli ordinamenti giudiziari e al codice di procedura penale (Comino), nonché quelli che stabilivano la costituzionalizzazione del principio di garanzia in base al quale le indagini si svolgono nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini (Buttiglione, Fontan, C. Carrara, Moro).


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