Art. 126
(Ordinamento giudiziario)

Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario ed amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.

La legge assicura l'indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Contenuto

Riserva assoluta di legge in materia di ordinamenti giudiziari. Indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Il primo comma dell'articolo 126 (cfr. articolo 108 della Costituzione vigente), accogliendo una proposta avanzata nel corso dei lavori del Comitato sul sistema delle garanzie peraltro già emersa nel corso dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali istituita nel corso della IX Legislatura, precisa, ribadendolo ("Le norme (...) sono stabilite esclusivamente con legge"), il carattere assoluto della riserva di legge prevista dalla norma citata.

Tale riserva di legge, inoltre, viene espressamente estesa, per esigenze di coerenza sistematica e di chiarezza normativa, anche all'ordinamento della magistratura amministrativa (sul punto v. quanto più volte illustrato in ordine all'assoluta equiparazione dei giudici amministrativi a quelli ordinari).

Il secondo comma dell'articolo in esame deve essere letto in relazione a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 118 (al quale si rimanda); le modifiche apportate a tale disposizione, infatti, sono di coordinamento con la soppressione (disposta nella seduta del 28 ottobre) della possibilità di istituire giudici speciali, già prevista nel testo approvato in giugno.

Al riguardo, pare opportuno rammentare che nell'ordinamento vigente sono numerose le disposizioni che prevedono la partecipazione di soggetti estranei alla magistratura all'esercizio della giurisdizione (come, ad esempio, i giudici popolari nelle corti di assise e di assise d'appello, gli esperti del tribunale dei minorenni, i cittadini facenti parte di talune sezioni specializzate ecc.).

Dibattito in Commissione

Il dibattito sull'articolo in esame, svoltosi principalmente nel corso dei lavori del Comitato sul sistema delle garanzie, si è incentrato sull'opportunità di ribadire la natura assoluta della riserva di legge di cui al primo comma.

A chi sosteneva l'opportunità della modifica sopra illustrata, assumendo che si sono registrati non pochi casi in cui fonti diverse dalla legge hanno in concreto inciso in materia di ordinamento giudiziario (con particolare riferimento alle cosiddette funzioni paranormative del Consiglio superiore della magistratura) si è contrapposto chi, invece, riteneva inopportuna tale specificazione. La tematica in esame, peraltro, deve essere letta in relazione a quella di cui all'articolo 120 (funzioni amministrative degli organi di governo autonomo della magistratura), principalmente in relazione alla questione della latitudine dell'interpretazione della legge inerente l'attività amministrativa.

Le proposte emendative, esaminate e non accolte dalla Commissione, hanno riguardato le seguenti tematiche:

  1. soppressione della esclusività della fonte legislativa in materia di ordinamenti giudiziario e amministrativo (Nardini, Novelli, Cento, ed altri);
  2. previsione direttamente negli ordinamenti giudiziari dell'impossibilità di avanzamenti di carriera automatici, da conseguirsi, al contrario, esclusivamente tramite concorso (Gubert);
  3. previsione dell'indipendenza non degli "estranei" ma dei "cittadini" che partecipano all'amministrazione della giustizia (Parrelli, Ronconi) (al riguardo si è rilevato che al processo possono partecipare degli interpreti, che possono anche non essere cittadini italiani).


indice bicamerale
Commissione Riforme costituzionali
indice bicamerale
Indice