Art. 125
(Inamovibilità. Periodi di permanenza nelle sedi e nell'ufficio.
Principi dell'esercizio delle funzioni. Incompatibilità.
Partecipazione a competizioni elettorali).

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.

Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabiliti dai rispettivi ordinamenti giudiziari o con il loro consenso.

La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni

Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai princìpi di responsabilità, correttezza e riservatezza.

L'ufficio di giudice ordinario ed amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo il divieto per i giudici ordinari e amministrativi e per i magistrati del pubblico ministero di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in cui ad essi è consentito svolgere attività diverse da quelle d'ufficio.

I magistrati ordinari e amministrativi non possono partecipare alle competizioni elettorali nella regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni né essere assegnati, per i successivi cinque anni, a sedi comprese nelle regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti.

Contenuto

Inamovibilità. Periodi di permanenza nelle sedi e nell'ufficio. Principi dell'esercizio delle funzioni. Incompatibilità. Partecipazione a competizioni elettorali.

Il primo comma dell'articolo 125 del testo approvato dalla Commissione riafferma la garanzia dell'inamovibilità in capo a ciascun singolo magistrato, estendendola ai giudici amministrativi ed indicando espressamente il pubblico ministero (cfr. il primo comma dell'articolo 107 della vigente Costituzione nonché il terzo comma dell'articolo 117 del testo approvato dalla Commissione. Per le garanzie dell'ordine v. in particolare sub art. 120).

La garanzia dell'inamovibilità è funzionalmente collegata al diritto alla conservazione della sede e delle funzioni, e costituisce la più importante guarentigia del loro status come singoli. Il complesso di tali garanzie (inamovibilità-conservazione della sede e delle funzioni) non è però svincolato dai limiti che esso può incontrare a causa della esigenza di tutelare altri interessi costituzionalmente garantiti.

Analogamente a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione vigente, il secondo comma dell’articolo in esame stabilisce, infatti, talune limitazioni alla guarentigia dell'inamovibilità, ammettendo la possibilità che i magistrati siano dispensati o sospesi dal servizio ovvero destinati ad altra sede o funzioni (soltanto) in seguito a decisione del Consiglio superiore, adottata con il consenso degli interessati o per i motivi e le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario ("con le garanzie di contraddittorio" approvato dalla Commissione).

La modifica illustrata è stata motivata con la necessità di assicurare una migliore funzionalità del sistema giustizia.

Il terzo comma affronta la questione della permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici (ordinari e amministrativi) e dei magistrati del pubblico ministero, in sostanza costituzionalizzando il principio della loro temporaneità, rinviando alla legge la definizione dei relativi periodi. Il quarto comma ribadisce quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione vigente ed il quinto comma individua i criteri deontologici cui devono attenersi i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli ultimi due commi attengono al regime delle incompatibilità. Si tratta di una tematica intimamente connessa con le altre disposizioni recate dal testo approvato dalla Commissione e, in particolare, con quelle relative all'autonomia ed indipendenza della magistratura ed all'unità funzionale della giurisdizione (e, più in generale, con quella della divisione dei poteri).

Premessa l'incompatibilità dell'ufficio di magistrato con qualunque altro ufficio, incarico e professioni il secondo periodo del sesto comma individua talune attività per le quali è prevista una incompatibilità assoluta (attività arbitrali e di controllo, distacchi presso Ministeri e altre pubbliche amministrazioni) rinviando al contempo alla legge per la precisazione delle attività compatibili con lo svolgimento delle funzioni magistratuali.

L'ultimo comma disciplina la partecipazione dei magistrati alle competizioni elettorali, stabilendo che essi non possono candidarsi nella regione dove hanno esercitato il proprio ufficio negli ultimi cinque anni, né essere assegnati, per i successivi cinque anni, a sedi ricadenti nelle regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti (in quest'ultima ipotesi, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, il termine predetto deve evidentemente computarsi dallo scadere del mandato elettorale).

Dibattito in Commissione

Il contenuto dell'articolo 125 è stato esaminato, nel suo complesso e nelle sue correlazioni sistematiche e istituzionali, in modo molto approfondito sia nel corso dei lavori del Comitato sul sistema delle garanzie che di quelli della Commissione. In particolare, sono state oggetto di ampio dibattito le norme di cui agli ultimi tre commi.

In riferimento alla prima questione accennata, si è sostenuto (Marchetti) che l'espressa previsione dei principi previsti dal quinto comma dovrebbe essere estesa a tutti i pubblici dipendenti, e non ai soli magistrati. A ciò si è obiettato che la delicatezza delle funzioni affidate ai magistrati giustifica le specificazioni contenute nel testo sulle modalità di esercizio delle loro funzioni (relatore Boato).

Per quanto riguarda le norme sulle incompatibilità (esaminate in modo particolarmente approfondito), la Commissione, dopo aver ampiamente concordato sull'opportunità di inserire nel testo costituzionale norme rivolte in modo espresso ad indicare nominativamente talune incompatibilità assolute, ha ritenuto di dover rinviare alla legge ordinaria la definizione delle altre attività compatibili con lo svolgimento delle funzioni.

Nel corso del dibattito, peraltro, si è sottolineata (Senese) l'opportunità di continuare a consentire l'utilizzazione di magistrati, sia pure in numero molto ridotto rispetto all'attuale, presso il Ministero di grazia e giustizia.

Le norme in materia di partecipazione dei magistrati alle competizioni elettorali sono state oggetto di attento esame da parte della Commissione. Riformulate rispetto al testo approvato in giugno, hanno infine ottenuto un ampio consenso.


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