Art. 123
(Procuratore generale per l'azione disciplinare)

L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale eletto dal Senato della Repubblica a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice della Corte costituzionale. L'ufficio di Procuratore generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o professione. La legge ne assicura l'indipendenza da ogni potere.

Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica.

La legge disciplina l'organizzazione dell'ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell'attività ispettiva propedeutica all'azione disciplinare.

L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale della Corte di cassazione o dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.

Il Procuratore generale riferisce annualmente alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare.

Contenuto

Istituzione del Procuratore generale per l'esercizio dell'azione disciplinare.

L'articolo 123 introduce l'istituto del Procuratore generale (di cui si era peraltro già discusso nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente) al quale viene affidato in via esclusiva l'esercizio dell'azione disciplinare obbligatoria.

Nel vigente testo costituzionale la facoltà (e non l'obbligo) di promuovere l'azione disciplinare è posta in capo al Ministro della giustizia (art. 107, secondo comma).

Sinteticamente ed a fini meramente esemplificativi, il sistema complessivamente delineato dal testo approvato dalla Commissione in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati individua nell'organo in questione una sorta di pubblico ministero (con relativa obbligatorietà dell'azione di competenza), e nella Corte di giustizia della magistratura (per la quale v. sub articolo 122) un giudice (speciale) dei relativi procedimenti.

L'articolo in esame definisce in modo rigoroso i requisiti dei soggetti che possono svolgere la funzione Procuratore generale - del quale è assicurata l'indipendenza da ogni potere (cfr. art. 117, terzo comma) - con particolare riguardo alle modalità di elezione (che ne affidano la nomina a maggioranze particolarmente qualificate) ed a un rigoroso regime di incompatibilità, anche successive.

L'esercizio dell'azione disciplinare è di competenza esclusiva del Procuratore generale, che tuttavia potrà intervenire anche su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale della Cassazione ovvero dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

In capo al Procuratore generale, è posto, infine, l'obbligo di riferire annualmente alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare, senza che peraltro ciò comporti alcun rapporto istituzionale con le stesse.

Dibattito in commissione

Le tematiche connesse con l'articolo in esame sono state approfonditamente e a lungo dibattute, sia in sede di Comitato sul sistema delle garanzie che in Commissione. All'esito di tale dibattito, le soluzioni prospettate dal testo infine approvato hanno ottenuto un consenso di massima generalizzato.

Il dibattito ha tuttavia evidenziato la differenziazione di alcune posizioni, talvolta manifestandosi anche il dissenso degli intervenuti rispetto al proprio gruppo di appartenenza.

In particolare, nel dibattito sono emerse perplessità su alcuni profili delle illustrate disposizioni e, in particolare, sulla ritenuta irresponsabilità del Procuratore generale (Parenti), sulla sua discussa qualità di magistrato (Greco), nonché sull'obbligo di riferire alla Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare (Marchetti).

Per quanto riguarda tale ultimo obbligo, si segnala che esso non era previsto nel testo proposto dal relatore, ma deriva dall'approvazione di un'iniziativa emendativa, da questi peraltro accolta.


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