Art. 122
(Corte di giustizia della magistratura)

Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e due tra quelli designati dal Senato della Repubblica. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici ed uno tra quelli designati dal Senato della Repubblica.

La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Senato della Repubblica

La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

I componenti della Corte non partecipano alle attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica sino alla scadenza di questi.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti

La legge disciplina l'attività della Corte e può prevederne l'articolazione in sezioni.

Contenuto

Istituzione della Corte di giustizia della magistratura.

L'articolo prevede, al primo comma, l'istituzione di una Corte di giustizia della magistratura, alla quale è attribuita la competenza in merito:

Il secondo e terzo comma, nel precisare la composizione della Corte, la strutturano in maniera tale da equilibrare proporzionalmente la provenienza dei componenti dalle varie istanze (giurisdizione ordinaria e amministrativa, laici e togati). I componenti della Corte sono eletti dai Consigli superiori al loro interno, con elezione di secondo grado, e non possono partecipare alle altre attività di tali organi (quinto comma).

Con le predette disposizioni si intende pertanto, da un lato, risolvere le problematiche relative alla qualificazione della attuale sezione disciplinare (prevista dalla sola legislazione ordinaria) nonché le difficoltà (sia di natura dogmatica che pratica) determinate dalla impugnativa delle deliberazioni amministrative di fronte alla magistratura amministrativa assicurando il pieno svolgimento dell'autogoverno della magistratura. Dall'altro, esse ribadiscono la necessità di distinguere tra funzioni giurisdizionali ed amministrative, oggi poste in capo ad un unico organo, favorendone il corretto esercizio (sul punto v., più in generale, sub. art. 113 e art. 120).

Dibattito in Commissione

L'istituzione della Corte di giustizia della magistratura era già prevista nel testo adottato in giugno. Nel corso della seduta del 29 ottobre è stata peraltro esaminata, e non accolta, un'ipotesi alternativa (Parenti), basata sulla elezione diretta dei componenti della Corte.

Sempre nella stessa sede si è aperto un confronto sull'introduzione del sistema del sorteggio per la designazione dei componenti della Corte. Su richiesta del relatore, accettata dello stesso proponente, non è stato posto in votazione l'emendamento volto ad introdurre il sistema del sorteggio, tra i magistrati ordinari ed amministrativi, per la designazione dei componenti della Corte. Il proponente (D’Amico) si è riservato di riproporre la proposta emendativa nel corso dell'esame in Assemblea.


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