Art. 121
(Funzioni amministrative dei Consigli superiori)

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezione riunite e il Consiglio superiore della magistratura amministrativa esercitano le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, il tirocinio, le assegnazioni alle due diverse funzioni e i relativi passaggi rispettivamente per i giudici ordinari e i magistrati del pubblico ministero e per i magistrati amministrativi. I Consigli possono esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del Governo prima della loro presentazione alle Camere, quando ne venga fatta richiesta dal Ministro della giustizia, e non possono adottare atti di indirizzo politico.

Spettano a ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura ordinaria e al Consiglio superiore della magistratura amministrativa le funzioni amministrative riguardanti l'aggiornamento professionale, i trasferimenti, le promozioni e le relative assegnazioni, rispettivamente, dei giudici ordinari, dei magistrati del pubblico ministero e dei magistrati amministrativi.

Contenuto

Competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa e delle sezioni del Consiglio superiore della magistratura ordinaria.

L'articolo 121, nel testo approvato dalla Commissione il 30 ottobre, si compone di due commi, il primo dedicato alle funzioni amministrative delle sezioni riunite del Consiglio superiore della magistratura ordinaria e del Consiglio superiore della magistratura amministrativa, ed il secondo alle ulteriori funzioni amministrative svolte dalle due sezioni del Consiglio superiore della magistratura ordinaria e da quello della magistratura amministrativa.

Spettano al plenum del Consiglio superiore della magistratura ordinaria le funzioni amministrative inerenti assunzioni, tirocinio, assegnazioni e passaggi dall'una all'altra funzione dei giudici ordinari e dei magistrati del pubblico ministero, mentre sono di competenza di ciascuna sezione del Consiglio le funzioni amministrative riguardanti l'aggiornamento professionale, i trasferimenti, le promozioni e le relative assegnazioni, Per quanto attiene al Consiglio superiore della magistratura amministrativa, le funzioni amministrative esercitate coincidono con il complesso delle funzioni svolte dalle sezioni di quello della magistratura ordinaria e dal Consiglio a sezioni riunite.

L'ultimo periodo del primo comma prevede per tali organi la possibilità di esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del Governo prima della loro presentazione alle Camere, su richiesta del Ministro della giustizia (come del resto già previsto dalla legislazione ordinaria) ed il divieto di adottare atti d'indirizzo politico (su tale ultima questione v. quanto appresso in relazione alle funzioni paranormative).

Premesso che permangono in capo al Ministro, le competenze relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi della giustizia (già previste dall'articolo 110 della vigente Costituzione, unitamente ad altre specificate all'art. 128 del testo approvato, al quale si rimanda), sembra opportuno rammentare che le attuali funzioni amministrative del Consiglio superiore della magistratura (ordinaria), pur essendo tutte finalizzate ad attuare nel loro complesso il governo autonomo della magistratura, si riconnettono, da un lato, al funzionamento e all'organizzazione dello stesso Consiglio e, dall'altro, allo status dei magistrati (sia ordinari che onorari), nonché a funzioni sostanzialmente giurisdizionali, esercitate nell'ambito del procedimento disciplinare. Le deliberazioni del Consiglio aventi natura amministrativa sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo, mentre quelle in materia disciplinare sono ricorribili in Cassazione (sul punto v. art. 122, primo comma, del testo approvato dalla Commissione).

Dibattito in Commissione

Il Comitato sul sistema delle garanzie ha lungamente discusso il nodo di un'efficace definizione delle competenze amministrative affidate ai Consigli superiori, con particolare riferimento alla funzione definita generalmente "paranormativa" dell'organo di governo autonomo della magistratura. Tale funzione - che si è venuta configurando in via di prassi - consiste nell'adozione ed emanazione di atti di varia tipologia (sostanzialmente riconducibili a regolamenti, determinazioni e circolari) di contenuto generale ed astratto.

Non pochi dubbi sono stati sollevati in ordine alla legittimità di tale funzione nel corso dei lavori del Comitato e della Commissione. È stato infatti sostenuto che essa è suscettibile in alcuni casi di determinare un effettivo spostamento di competenze dal potere legislativo in favore dell'organo di governo autonomo della magistratura.

Il testo approvato in giugno recava tracce di tale dibattito nella parte in cui prevedeva che spettavano ai Consigli "esclusivamente" le funzioni amministrative nominativamente previste.

Con la soppressione dell'inciso già inserito al quarto comma dell'articolo 122, avvenuta nel corso della seduta del 29 ottobre, in forza del quale sarebbe stata la legge a stabilire funzioni e competenze delle sezioni riunite, si è resa necessaria una più precisa ed analitica riscrittura dell'articolo 121.

Il relativo emendamento, presentato dal relatore, è stato approvato nella seduta del 30 ottobre.


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