Art. 120
(Autonomia e indipendenza della magistratura. Consigli superiori

della magistratura ordinaria e amministrativa)

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge.

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.

Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.

Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti in albi professionali, né ricoprire cariche pubbliche.

Contenuto

Espressa estensione delle garanzie di autonomia e indipendenza al giudice amministrativo ed al pubblico ministero. Suddivisione del Consiglio superiore della magistratura ordinaria in due sezioni. Diversa proporzione tra laici e togati. Istituzione del Consiglio superiore della magistratura amministrativa. Composizione e funzioni.

L'articolo in commento, al primo comma, riafferma il principio dell'indipendenza della magistratura da ogni potere. Rispetto alla norma in vigore, tuttavia, viene principalmente in rilievo, anzitutto, che la titolarità di detta posizione d'indipendenza, non viene più attribuita al solo ordine giudiziario, costituito, secondo la prevalente dottrina, soltanto da giudici ordinari, ma, espressamente, all'ordine complessivamente costituito dai giudici ordinari, da quelli amministrativi (per effetto del più volte richiamato principio dell'unità funzionale della giurisdizione) e dai magistrati del pubblico ministero (per le ulteriori guarentigie di questi ultimi v. anche sub articolo 117, terzo comma).

Se il secondo ed il terzo comma riproducono pressoché letteralmente i corrispondenti commi del testo dell'art. 104 della Costituzione vigente, il comma 4 introduce una rilevante innovazione ordinamentale, disponendo che l'organo di governo autonomo della magistratura ordinaria è articolato in due distinte sezioni, per i giudici e per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge.

I componenti di ciascuna sezione, secondo quanto previsto dal quinto comma, sono eletti per tre quinti dai magistrati e per due quinti dal Senato della Repubblica (la proporzione attuale di tale elezione è rispettivamente fissata in due terzi ed un terzo) tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il comma successivo prevede l'elezione di un vice presidente del Consiglio e di due presidenti di sezione, scelti tra i componenti di designazione senatoriale, mentre il settimo comma dispone che il Ministro della giustizia può partecipare alle sedute delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio, senza diritto di voto e con facoltà di avanzare proposte e richieste, costituzionalizzando quanto già previsto dalla legislazione ordinaria.

I commi dall'ottavo all'undicesimo disciplinano la composizione ed il funzionamento dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, il Consiglio superiore della magistratura amministrativa.

L'introduzione di un'apposita normativa costituzionale in materia è effetto della più volte citata totale equiparazione del giudice amministrativo a quello ordinario, ed essa ricalca quella prevista per il Consiglio superiore della magistratura ordinaria, con i necessari adattamenti.

Il tredicesimo comma riproduce le vigenti previsioni costituzionali sulla durata in carica dei membri dei due Consigli e sul regime delle incompatibilità dei loro componenti: è però tassativamente esclusa la rieleggibilità dei consiglieri, mentre l'incompatibilità viene estesa, oltre che all'iscrizione negli albi professionali, anche all'esercizio di "cariche pubbliche" di qualsiasi tipo.

Dibattito in Commissione

La riforma costituzionale del Consiglio superiore della magistratura ha costituito, com'è noto, uno dei punti più discussi dell'agenda della Commissione bicamerale, dando luogo ad un confronto tra posizioni talvolta assai distanti tra loro.

Mentre alcuni gruppi e singoli parlamentari proponevano infatti separati Consigli superiori per la magistratura requirente e quella giudicante (in coerenza peraltro con un'impostazione complessiva di netta separazione tra le relative funzioni), altri ritenevano invece auspicabile il mantenimento dell'attuale normativa costituzionale ed altri ancora prevedevano dovesse farsi espressa menzione del metodo per l'elezione dei membri laici e comunque variamente diversificare le quote degli eletti dal Parlamento e dalla magistratura.

Con riferimento all'attuale configurazione del Consiglio superiore della magistratura, così come delineata dalla Costituzione, dalla sua legge istitutiva (legge n. 195/1958, più volte modificata) e da una prassi non sempre pacifica né indenne da contrasti e polemiche, le disposizioni del testo approvato il 30 ottobre sembrano porsi al contempo nel segno della innovazione e della continuità.

Del tutto innovative appaiono, infatti, l'articolazione in due distinte sezioni (già prevista nel testo approvato in giugno), la mutata composizione del Consiglio, con una lievemente accentuata, anche se non maggioritaria, presenza di componenti di nomina parlamentare (la ripartizione attualmente prevista di 20 togati e 10 laici sarebbe, alla stregua del testo approvato e ferma restando la necessità, espressamente prevista, di una legge per determinare il numero dei componenti delle due sezioni, di 18 togati e 12 laici,) così come la devoluzione ad un apposita Corte di giustizia della magistratura, eletta peraltro tra i componenti dei Consigli, della cognizione delle questioni disciplinari (per quest'ultimo punto v. sub articolo 122).

Come si è accennato, l'adozione di questo nuovo assetto dell'organo di autogoverno della magistratura ordinaria ha impegnato non poco la Commissione, come, del resto, è reso evidente dal numero degli emendamenti presentati al testo approvato in giugno, nella maggior parte dei casi teleologicamente connessi all'altra questione della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri (v. anche sub art. 124).

In particolare, la scelta dell’articolazione del CSM in due distinte sezioni, una per i giudici ed una per i magistrati del pubblico ministero, è stata molto contrastata nonché oggetto di numerosi emendamenti soppressivi (Salvi, Folena, Veltri, Mantovano, Paissan, Elia, Carmelo Carrara, Pivetti, Li Calzi, Bertoni e numerosi altri).

Per quanto attiene alle disposizioni sul Consiglio superiore della magistratura amministrativa, che non sono state oggetto di un dibattito particolarmente acceso, occorre preliminarmente osservare che la costituzionalizzazione dell'organo di governo autonomo della magistratura amministrativa costituisce, come già accennato, uno degli esiti dell'applicazione del più volte richiamato principio di "unità funzionale della giurisdizione", sul quale è basato l'assetto costituzionale della giurisdizione nel progetto approvato dalla Commissione e che presuppone, con tutta evidenza, una piena equiparazione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, quanto a status, funzioni, disciplina, incompatibilità e, conseguentemente, organi di autogoverno.

Quest'ultimo problema ha del resto attraversato tutta la vicenda dell'attuazione costituzionale ed ha trovato soluzione, per la magistratura amministrativa, con la legge n. 186/1982, che ha istituito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, i cui compiti, oltre che alla gestione del personale, investono anche i criteri generali di organizzazione della magistratura amministrativa, intervenendo con atti a carattere propositivo o consultivo o con vere e proprie deliberazioni costitutive del contenuto di atti successivi, imputati al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio o al Presidente del Consiglio di Stato.

Per la magistratura contabile, l'istituzione di un organo di autogoverno, pure auspicata dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n.230/1987, è intervenuta con gli artt. 10-12 della legge n. 117/1988 che presentano tuttavia marcati caratteri di provvisorietà, essendosi essa sostanziata nella mera riforma dei modi di composizione del preesistente Consiglio di Presidenza e delle sue competenze in materia di giudizi disciplinari riguardanti i magistrati contabili.


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