Art. 119
(Giurisdizione del giudice amministrativo. Tribunali militari)

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei Tribunali regionali di giustizia amministrativa e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge riguardanti l'esercizio di pubblici poteri.

I tribunali militari sono istituiti solo in tempo di guerra ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. La legge assicura che il relativo procedimento si svolga comunque nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Il giudice amministrativo giudica altresì della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge. La legge determina i titolari dell'azione di responsabilità.

 

Contenuto

Introduzione del criterio per materie ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo. Attribuzione al giudice amministrativo del giudizio sulla responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari. Istituzione dei tribunali militari solo in tempo di guerra.

Il comma 1 ridefinisce complessivamente il sistema di giustizia amministrativa, sia con riferimento agli organi che ai criteri per il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo.

L'articolato approvato dalla Commissione prevede l'istituzione della Corte di giustizia amministrativa, alla quale sono affidate esclusivamente funzioni giurisdizionali, e dei Tribunali regionali di giustizia amministrativa. Tali organi sono chiamati ad esercitare la giurisdizione amministrativa non più sulla base della posizione soggettiva che si intende far valere nei riguardi della pubblica amministrazione, ma "sulla base di materie omogenee indicate dalla legge riguardanti l'esercizio di pubblici poteri".

Viene pertanto abbandonato il tradizionale riparto di giurisdizione (originato dall'art. 2 dell'allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ed incentrato sulla dicotomia tra diritti soggettivi ed interessi legittimi) per affermare il principio della competenza del giudice amministrativo nelle materie, indicate dalla legge, riguardanti l'esercizio di pubblici poteri. Il riferimento ai "pubblici poteri", introdotto con un emendamento approvato nella seduta del 28 ottobre, ha lo scopo di prospettare al legislatore ordinario un criterio di determinazione della competenza materiale del giudice amministrativo.

Si può osservare, per questo profilo, che tale normativa costituzionalizza il ricorso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - introdotta nel nostro ordinamento dal R.d. n. 2840/1923 per quelle materie in cui apparisse difficoltosa la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi - comportante non soltanto l'impugnativa di atti, ma anche di rapporti.

In coerenza con il riordino degli organi ausiliari di rilievo costituzionale e del nuovo assetto della giustizia amministrativa, delineato, rispettivamente, agli artt. 113 e 118 del progetto approvato dalla Commissione, il secondo comma dell'articolo in esame devolve al giudice amministrativo il contenzioso in materia di responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legislazione ordinaria, che determina altresì i titolari dell'azione di responsabilità. Tale ultima previsione si connette alla nuova competenza ratione materiae devoluta al giudice amministrativo, che diviene pertanto titolare di un potere di cognizione non più limitato ai soli vizi di legittimità dell'atto amministrativo, ma che si estende, ben oltre il vaglio di legittimità, ai vizi di merito dell'atto stesso (sul punto v. anche sub articolo 133).

Il terzo comma dell'art. 119 dispone la soppressione della giurisdizione militare in tempo di pace, limitandola alla sola cognizione dei reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in tempo di guerra.

Dibattito in Commissione

Se il nodo dell'unità sostanziale o funzionale della giurisdizione ha dato corpo a talune divergenze di opinione in seno al Comitato, risoltesi - come si è visto - in favore della seconda tesi, sull'altrettanto annosa querelle relativa ai criteri del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo si è registrata una significativa convergenza di posizioni - sia in sede di Comitato che in Commissione - attorno all'adozione di un criterio meno difficoltoso e controverso di quello incentrato sulla causa petendi (diritto soggettivo o interesse legittimo).

Maggiori obiezioni ha fatto sorgere la definizione di criteri di delimitazione delle "materie omogenee" rimesse alla cognizione del giudice amministrativo. Al riguardo, occorre segnalare che al termine del dibattito in sede plenaria è stato approvato un emendamento che connette il criterio attributivo della competenza, incentrato sulla materia, all'esercizio di pubblici poteri.

A seguito di un ampio dibattito svoltosi in sede di Comitato ristretto e riaccesosi nel corso della seduta plenaria del 28 ottobre, è stato soppresso il riferimento all'iniziativa del pubblico ministero, già recata dal testo approvato il 30 giugno, per il promovimento dell'azione di responsabilità, rimettendo tale disciplina al legislatore ordinario.

Sempre in sede plenaria è stato approvato un emendamento (Cossutta) che sopprime il riferimento all'istituzione dei tribunali di guerra per l'adempimento di obblighi internazionali, mentre sono state approvate due proposte emendative che limitano il funzionamento di questi tribunali alle sole operazioni militari compiute in presenza di una guerra dichiarata ("in tempo di guerra" e non più "per il tempo di guerra", come previsto nel testo approvato il 30 giugno) e non anche in occasione di missioni internazionali cui partecipi lo Stato italiano. Su proposta del relatore, che recepiva un emendamento presentato (Zecchino) è stato poi inserito un secondo periodo nel comma 3 che impone al legislatore ordinario una disciplina del procedimento dinanzi alla giustizia militare il cui svolgimento sia rispettoso dei diritti inviolabili della persona.


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