Art. 118
(Unità della giurisdizione)

La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Contenuto

Affermazione dell'unitarietà della funzione giurisdizionale. Divieto di giudici straordinari o speciali.

Il primo comma afferma il principio dell'unitarietà della funzione giurisdizionale, attribuendone al contempo l'esercizio esclusivamente a giudici ordinari ed amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Rispetto alla formulazione dell'articolo 102, primo comma, della Costituzione vigente, è quindi esplicitato il principio dell'unità della giurisdizione, potenziato peraltro dal riferimento ai giudici amministrativi e dal correlato divieto, posto dal comma successivo, di istituire giudici straordinari e speciali.

È stata mantenuta nel progetto di legge costituzionale, al secondo comma, la norma, contenuta nell'art. 102, comma 1, Cost., che consente l'istituzione di sezioni specializzate - operanti, però, non soltanto presso gli organi giudiziari ordinari (come prevede il testo vigente), ma anche presso quelli amministrativi - con la partecipazione di "cittadini idonei estranei alla magistratura".

A seguito dell'approvazione della proposta emendativa volta a vietare anche l'istituzione di giudici speciali, previsti invece nel testo approvato il 30 giugno (sul punto, cfr. più avanti, Dibattito in Commissione), i temperamenti al principio dell'unitarietà della giurisdizione appaiono sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla Costituzione vigente.

Dibattito in Commissione

Il dibattito sull'art. 118 si è incentrato essenzialmente sui problemi posti dall'istituzione (necessaria od eventuale) di giudici speciali.

Occorre segnalare, a questo riguardo, che in sede di approvazione del testo del progetto di legge costituzionale si è registrato un radicale mutamento d'indirizzo. L'art. 118 del progetto, nel testo approvato il 30 giugno, prevedeva infatti la possibilità di istituire giudici speciali in materia diversa da quella penale e per il solo giudizio di primo grado (essendo prevista la possibilità di un secondo grado solo per la giustizia tributaria), recependo in questo modo indicazioni emerse nel corso dei lavori del Comitato sul sistema delle garanzie.

Tale impostazione è stata motivata dall'esigenza di dotare il legislatore ordinario di organi giudiziari più elastici (ad esempio, in materia di locazioni) e più rispondenti alla "domanda di giustizia" proveniente da larghi settori della società, deflazionando al contempo gli organi giurisdizionali ordinari. Si è peraltro sottolineato che si sarebbe comunque consentita la riconducibilità alla giurisdizione ordinaria delle sentenze dei giudici speciali, previsti solo per il primo grado.

La Commissione non ha tuttavia recepito, nella seduta del 28 ottobre, la proposta illustrata, confermando con ciò quanto previsto dal primo periodo del secondo comma dell'articolo 102 della vigente Costituzione.

A seguito della conferma del divieto di istituire giudici speciali, alcuni componenti della Commissione hanno evidenziato il problema dell'eventuale incostituzionalità del vigente sistema di giustizia tributaria.

Un ulteriore profilo emerso nel corso della seduta plenaria del 28 ottobre ha riguardato l'introduzione di una disciplina legislativa per l'istituzione di giurie popolari competenti sulle questioni di fatto. Sul punto il relatore ha espresso parere contrario in considerazione del fatto che la questione veniva in sostanza affrontata per la prima volta e non era quindi stata oggetto di una valutazione collegiale né da parte del Comitato sul sistema delle garanzie né da parte del Comitato ristretto. I presentatori del relativo emendamento (Parenti, Pera) non ne hanno richiesto la votazione, preannunciando la riproposizione della questione in Assemblea.


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