Titolo VII

LA GIUSTIZIA

Sezione I
Gli organi

(Artt. 117-128)

Art. 117
(Guarentigie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero)

La giustizia è amministrata in nome del popolo

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Tali norme assicurano altresì il coordinamento interno dell'ufficio del pubblico ministero ed il coordinamento, ove necessario, delle attività investigative tra gli uffici del pubblico ministero.

Contenuto

Amministrazione della giustizia in nome del popolo. Soggezione dei giudici soltanto alla legge. Guarentigie del pubblico ministero.

I primi due commi dell'art. 117 sono stati approvati nella identica formulazione prevista dalla vigente Carta costituzionale all'articolo 101.

Il secondo comma dell'articolo in esame si riferisce alla magistratura giudicante, mentre il terzo è relativo a quella requirente. Tale ultima disposizione afferma anzitutto che i magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere (previsione non contenuta espressamente nella vigente Costituzione) e che essi godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme dell'ordinamento giudiziario (cfr. l'ultimo comma dell'articolo 107 della vigente Costituzione). L'ultimo periodo del terzo comma in esame prevede, inoltre, che le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano altresì il coordinamento interno dell'ufficio del pubblico ministero ed il coordinamento, quando necessario, delle attività investigative tra i diversi uffici del pubblico ministero.

Il testo approvato dalla Commissione organizza quindi sistematicamente le previsioni costituzionali in materia di garanzie attribuite a ciascun singolo giudice (ma v. articolo 125, primo comma, per l'inamovibilità, e articolo 120, primo comma, per quelle dell'ordine nel suo complesso, nelle quali rientrano peraltro anche le norme sul governo autonomo della magistratura).

Nel quadro dell'unità funzionale della giurisdizione deve peraltro rilevarsi che la soggezione dei giudici solo alla legge comprende evidentemente anche i giudici amministrativi (cfr. il citato secondo comma), pienamente equiparati a quelli ordinari dal testo approvato dalla Commissione.

Deve inoltre farsi presente che la definizione normativa delle guarentigie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero come sopra illustrata ha tenuto presente il rilievo secondo il quale il pubblico ministero è un ufficio e non un singolo giudice.

Dibattito in Commissione

Il testo approvato dell'art. 117 è frutto di un ampio ed approfondito dibattito, svoltosi sia in sede di Comitato sul sistema delle garanzie che in Commissione.

Sulle tematiche relative alla equiparazione o meno delle guarentigie previste per i giudici ai magistrati del pubblico ministero, infatti, si sono registrate posizioni talvolta non poco divergenti.

Il testo dell'articolo in esame approvato in giugno prevedeva la soggezione soltanto alla legge sia dei giudici che dei magistrati del pubblico ministero. Per evitare una eccessiva frammentazione delle competenze degli uffici requirenti e per assicurare un certo grado di unitarietà nello svolgimento delle relative funzioni, il testo prevedeva inoltre che le norme sull'ordinamento giudiziario avrebbero assicurato il coordinamento nonché l'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.

Tale formulazione è stata tuttavia riconsiderata alla luce delle motivazioni cui si accennava dianzi e riformulata quindi nei termini approvati dalla Commissione.

Nel corso del dibattito, tuttavia, alcuni componenti della Commissione hanno ribadito il proprio favore per una formulazione che equiparasse i magistrati giudicanti a quelli requirenti (Marchetti, Russo).

Altri (Maceratini), contrari comunque a tale equiparazione, hanno insistito per il mantenimento dell'inciso relativo all'unità d'azione tra gli uffici del pubblico ministero - con posizione riscontrabile in emendamenti provenienti da vari gruppi (Parenti, Marini, Masi, Lisi, D'Amico, Pettinato) - sostenendo che ciò avrebbe garantito il pari trattamento di tutti i cittadini di fronte alla legge nonché l'uniformità di interpretazione della legge da parte delle diverse procure su tutto il territorio nazionale. A tale argomentazione si è replicato (Russo) che una norma siffatta avrebbe piuttosto presupposto e determinato una gerarchizzazione tra i diversi uffici del pubblico ministero (e non solo il necessario coordinamento all'interno di ciascun singolo ufficio) ed il conseguente venir meno dell'indipendenza "interna" dei magistrati requirenti.

Per quanto riguarda, infine, il previsto coordinamento, ove necessario, delle attività investigative tra gli uffici del pubblico ministero, si è osservato (Russo) che tale inciso consente di dare un'efficace copertura costituzionale ad istituti quali, ad esempio, la Direzione nazionale antimafia.


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