Art. 115
(Definizione degli indirizzi di politica europea)

Le Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea; a tal fine il Governo informa periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari.

Le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulle designazioni agli organi delle istituzioni dell'Unione europea.

Contenuto

Definizione degli indirizzi di politica europea (comma 1)

La disposizione reca la previsione, non contenuta nell'attuale testo della Costituzione, che le Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea. Rispetto al testo del 30 giugno, è stato anche introdotto l'obbligo per il Governo di informare periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari. Tale previsione era prima contenuta nei successivi commi 2 e 3 che prevedevano, rispettivamente, che il Governo informasse le Camere:

a) sui negoziati relativi ai trattati comunitari, acquisendone i relativi indirizzi sui progetti di revisione;

b) sulla formazione di norme comunitarie, per l'adozione di eventuali atti di indirizzo.

Parere delle Camere sulle designazioni nelle istituzioni comunitarie (comma 2)

Viene previsto il parere preventivo delle Camere al Governo in relazione alla designazione dei componenti degli organi delle istituzioni dell'Unione europea. Il testo non reca sostanziali modifiche rispetto a quello approvato il 30 giugno. A tale proposito si ricorda che il secondo comma dell'articolo 88 prevede l'esclusiva responsabilità del Senato anche per l'espressione dei pareri sulle proposte di nomina di competenza del Governo. La disposizione in esame (che inoltre attribuisce alle "Camere" la competenza sui pareri preventivi sulle nomine in questione), sembra pertanto introdurre una deroga a tale principio.

Dibattito in Commissione

Per quanto riguarda l'attuale primo comma, la relatrice Dentamaro aveva presentato due formulazioni alternative: la versione A, che prevedeva che le proposte degli atti comunitari, prima di essere deliberate nella sede dell'Unione europea, fossero sottoposte al Parlamento; la versione B, che ricalcando il procedimento previsto dall'art. 111 sui trattati internazionali, stabiliva che il Governo informasse periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari. Conseguentemente all'approvazione di queste formulazioni, sarebbero stati assorbiti i successivi commi 2 e 3 del testo del 30 giugno (p. 2541). L'onorevole Boato proponeva allora una formulazione sintetica di entrambe le versioni, che è stata adottata dalla Commissione (p. 2542).

La discussione sul comma 2, si è incentrata sulla questione dell'organo competente ad esprimere il parere al Governo sulle nomine e del suo raccordo con quanto previsto dall'articolo 88, secondo comma, riguardo al parere del solo Senato. La Commissione ha anche affrontato il problema, strettamente connesso, della eventuale inclusione dei giudici della Corte europea tra tali nomine.


indice bicamerale
Commissione Riforme costituzionali
indice bicamerale
Indice