Titolo VI

PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA
ALL’UNIONE EUROPEA

(Artt. 114-116)

Art. 114
(Partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei princìpi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea; promuove e favorisce un ordinamento fondato sui principi di democrazia e di sussidiarietà.

Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La legge è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un terzo dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Contenuto

Partecipazione dell'Italia all'Unione europea (comma 1)

La disposizione afferma il principio della partecipazione dell'Italia al processo di unificazione europea, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana. Viene altresì ribadita la promozione di un ordinamento fondato sui principi di democrazia e sussidiarietà. Rispetto al testo del 30 giugno, è stato soppresso il riferimento allo sviluppo dell'Unione europea sulla base di questi principi.

Limitazioni di sovranità (comma 2)

Viene prevista la possibilità di consentire a limitazioni di sovranità con legge bicamerale approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La legge è sottoposta a referendum qualora ne venga fatta richiesta da parte di un terzo dei componenti di una Camera, ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. Condizione per la promulgazione è che la legge sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza dei voti validi. Si è quindi espressamente disciplinato il procedimento referendario, mentre nel testo del 30 giugno si faceva un generico rinvio all'art. 104 (ora, art. 97), relativo ai referendum abrogativi.

La disposizione va letta in connessione con l'articolo 11 della Costituzione, ai sensi del quale l’Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. Con il comma in esame le possibili limitazioni di sovranità sono esplicitamente poste in connessione al processo di unificazione europea.

Dibattito in Commissione

Per quanto riguarda il primo comma, nella seduta del 30 settembre, il senatore Vegas aveva proposto di aggiungere, ai principi di democrazia e sussidiarietà, anche il riferimento ai principi del libero mercato e della concorrenza, desumibili dall'art. 102 del Trattato di Maastricht (p. 2540). In seno al Comitato ristretto si era però già obiettato che la materia della libera concorrenza e dell'economia di mercato è regolata dalla parte prima della Costituzione (artt. 41 e ss.). Il richiamo a tali principi senza i limiti previsti dagli articoli citati avrebbe pertanto alterato l'equilibrio dettato dalla disciplina costituzionale richiamata. L'emendamento è stato quindi respinto dalla Commissione.


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