Art. 112
(Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Contenuto

L'articolo riproduce il testo della disposizione della Costituzione vigente relativa al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ad eccezione dell'ultimo comma relativo all'iniziativa legislativa. Si segnala che il rinvio alla legge per l'individuazione delle materie e delle funzioni oggetto di consulenza del CNEL va inteso, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lett. a), come riferito alla legge approvata dalle due Camere.

Dibattito in Commissione

La Commissione aveva approvato il 26 giugno 1997, con parere favorevole del relatore, un emendamento presentato dal sen. Vegas e dall'on. Urbani, volto a sopprimere l'articolo 99 della Costituzione, eliminando in tal modo la previsione costituzionale del CNEL (p. 2009 - 2011). Nella seduta del 23 ottobre, a seguito degli emendamenti presentati e degli orientamenti emersi in Comitato ristretto, è stata formulata, a firma dell'on. Soda ed altri, una proposta volta a reintrodurre il CNEL come sede delle rappresentanze sociali e con funzioni di alta consulenza, demandando alla legge approvata dalle Camere la determinazione della composizione e delle funzioni (p. 2683). Rispetto a tale ipotesi l'on. Rebuffa dichiarava di ritenere preferibile ripristinare l'attuale testo dell'articolo 99 della Costituzione (p. 2683). La Commissione ha infine approvato tale ultima proposta, ripristinando il testo dell'attuale art. 99 Cost., ad eccezione dell'ultimo comma.


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