Art. 111
(Difensore civico)

La legge può istituire l'ufficio del Difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Contenuto

L'articolo introduce nel testo costituzionale la figura del difensore civico, rinviandone alla legge l'istituzione e configurandolo come organo di garanzia nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Il rinvio alla legge va collegato alla disposizione dell'art. 90, comma 2, lett. a), in base al quale sono approvate da entrambe le Camere le leggi che riguardano gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale.

Occorre ricordare che la figura del difensore civico, già prevista da numerose leggi regionali, è stata generalizzata dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 "Nuovo ordinamento delle autonomie locali", e da ultimo, dalla L. 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo", che ne ha esteso le competenze anche alle amministrazioni periferiche dello Stato ad eccezione di quelle competenti in materia di difesa, sicurezza pubblica e giustizia. In base alla L. n. 142/90, il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della P.A., segnalando anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.

Dibattito in Commissione

La previsione costituzionale del difensore civico risponde all'esigenza di rafforzare gli strumenti di tutela del cittadino nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione come bilanciamento della semplificazione del sistema dei controlli introdotta nel testo costituzionale e per limitare il contenzioso giudiziario (Boato, 958).

Il testo sul sistema delle garanzie adottato dalla Commissione il 3 giugno 1997 prevedeva una disposizione in proposito assai più dettagliata. In particolare venivano precisati il potere del difensore civico di segnalazione agli organi competenti dei casi di cattiva amministrazione e la facoltà di proporre la risoluzione delle controversie tra cittadini e pubblica amministrazione. Si ricorda in proposito che anche il testo adottato dalla Commissione sulla forma di Stato ipotizzava di definire il difensore civico come modalità di organizzazione della pubblica amministrazione. In sede di approvazione degli articoli, è stato presentato un emendamento soppressivo della disposizione del testo base riguardante tale organo (Parenti V.97-bis.6, 2008), a fronte del quale il relatore ha presentato un proprio emendamento (V.97-bis.10), che riproponeva il solo primo comma dell'articolo 97-bis del testo base da lui proposto il 3 giugno (Boato, 2007). Avendo la Commissione respinto tale emendamento, il relatore ritirava l'articolo 97-bis constatando che il significato di tale voto corrispondeva alla volontà della Commissione di non dare riconoscimento in Costituzione al difensore civico (p. 2009).

A fronte dei numerosi emendamenti volti alla introduzione del difensore civico, il relatore ha riproposto la disposizione in questione in una formulazione più sintetica che è stata approvata dalla Commissione dopo un previo dibattito (cfr. gli interventi a favore di Pellegrino, 2679; Elia, 2680; Nania e Salvi, 2681; e contro di Villone, 2678; Russo, 2678 e Marchetti, 2681).


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