Art. 110
(Banca d'Italia)

La Banca d'Italia svolge le sue funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul sistema creditizio in condizioni di autonomia e indipendenza.

Contenuto

L'articolo conferisce rilievo costituzionale alla Banca d'Italia, per quanto riguarda in particolare le sue funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul sistema creditizio. Tali funzioni vengono svolte in condizioni di autonomia ed indipendenza.

Dibattito in Commissione

Il dibattito in Commissione sulla necessità di "costituzionalizzare" la Banca d'Italia è stato particolarmente approfondito. Il relatore Boato aveva inizialmente predisposto un testo più ampio rispetto a quello approvato, in quanto in esso veniva previsto il rinvio alla legge bicamerale per la garanzia dell'autonomia dell'istituto e per le modalità di nomina e di durata in carica del Governatore (p. 2021). Su quest'ultimo punto, in Commissione è emersa la necessità di valutare gli eventuali profili di incompatibilità tra il principio dell'autonomia della Banca, basata sulla fonte statutaria, e la previsione di un fondamento legislativo delle funzioni riconosciute all'Istituto: in giugno il relatore ha pertanto ritirato la sua proposta, avendo la Commissione deciso di rinviare ad una successiva fase dei lavori la definizione della "costituzionalizzazione" della Banca d'Italia (p. 2022).

Sulla base di una nuova formulazione proposta dal relatore, l'attuale testo non prevede più il riferimento alla legge per la definizione delle competenze della Banca d'Italia. È stato quindi fissato direttamente nella norma costituzionale solo un nucleo minimo di competenze e sono state garantite le condizioni di indipendenza e di autonomia.


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