Art. 107
(Dipendenti della pubblica amministrazione)

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono al servizio della Repubblica. È garantita la pari opportunità tra donne e uomini.

I funzionari pubblici sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.

Agli impieghi si accede mediante concorsi o altre procedure selettive, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità ed efficienza.

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano, salvo che per determinate categorie indicate dalla legge, le leggi generali sul rapporto di lavoro, sulla rappresentanza sindacale e la contrattazione collettiva e sulla tutela giurisdizionale. Promozioni e retribuzioni sono stabilite anche in base al merito e alla produttività individuali.

Contenuto

Responsabilità dei funzionari pubblici (commi primo e secondo)

L'articolo fissa, in primo luogo, un principio che sta alla base del rapporto di pubblico servizio: è stabilito che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono al servizio della Repubblica. Il testo introduce pertanto una modifica rispetto all'art. 98 della Costituzione vigente, che pone i pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione. Viene inoltre costituzionalizzato il principio di pari opportunità tra i sessi.

Il secondo comma dell'art. 107 prevede un'innovazione radicale rispetto alle norme della Costituzione vigente, in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti (l'attuale art. 97 Cost. dispone esclusivamente che, nell'ordinamento degli uffici, siano determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari). Viene infatti introdotto il principio di "responsabilità per risultati" dei funzionari pubblici, direttamente collegato all'analisi dei costi e dei benefici dell'azione amministrativa. In tal senso, si prevede che i funzionari assumano la responsabilità degli uffici cui sono preposti, dando conto dei risultati ottenuti nella loro attività. Alla rilevazione dei costi e dei rendimenti di tali attività provvedono le amministrazioni pubbliche.

Accesso agli impieghi pubblici (comma terzo)

Il testo del comma terzo, modificato rispetto alla formulazione approvata a giugno dalla Commissione, prevede l'individuazione delle modalità di accesso agli impieghi pubblici. Accanto all'accesso mediante concorso (già previsto peraltro dall'art. 97 della Costituzione vigente), sono previste altre procedure selettive, che debbono tuttavia realizzarsi nel rispetto dei seguenti principi:

  1. pubblicità (è necessario garantire a tutti gli interessati l'informazione);
  2. imparzialità (è un principio già individuato dal precedente art. 106, che implica che l'amministrazione non deve privilegiare nessun interesse particolare rispetto agli altri interessi in campo);
  3. efficienza (il relatore ha inteso precisare, nel corso del dibattito su tale articolo, che si tratta di un criterio legato soprattutto alla durata temporale delle procedure di selezione).

Disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (comma quarto)

La Commissione ha deciso di introdurre in Costituzione un principio generale di "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego, peraltro già largamente operante all'interno della pubblica amministrazione, sebbene non espressamente previsto dalla Carta costituzionale vigente. In tal senso, si è stabilito di prevedere l'applicazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni delle leggi generali sul rapporto di lavoro, sulla rappresentanza sindacale, sulla tutela giurisdizionale e sulla contrattazione collettiva. Dall'applicazione della normativa generale vengono fatte salve alcune categorie di dipendenti, che tuttavia devono essere indicate dalla legge.

L'ultimo periodo del comma in esame ha anche introdotto il principio del merito e della produttività individuali: tale principio entra pertanto a far parte dei criteri di valutazione necessari a stabilire l'entità delle retribuzioni e le eventuali promozioni.

Dibattito in Commissione

Il testo è il risultato di una riformulazione generale dell'articolo approvato a giugno. Sul nuovo art. 107 la discussione si è sviluppata sostanzialmente su due temi: le modalità di accesso ai pubblici impieghi e le norme sul rapporto di lavoro.

Dal primo punto di vista, è opportuno segnalare che il testo proposto dal relatore alla Commissione prevedeva esclusivamente la dizione "procedure selettive", mancando qualsiasi riferimento all'accesso mediante concorso. Su proposta di alcuni rappresentanti di Forza Italia, Alleanza Nazionale e Rifondazione comunista, la Commissione ha deliberato di inserire il concorso come modalità di accesso.

Per quanto concerne la norma sul rapporto di lavoro, si è insistito (Servello) sull'inopportunità di prescrivere esplicitamente l'applicabilità ai dipendenti pubblici delle leggi sulla rappresentanza sindacale e sulla contrattazione collettiva. In particolare, si è sostenuto che il riferimento alle leggi generali sui rapporti di lavoro sarebbe comprensivo anche degli altri aspetti (contratti collettivi e diritti sindacali), che sarebbero comunque ricompresi nella disciplina di cui all'art. 39 della Costituzione vigente (inserito nella parte I del testo e, pertanto, non modificabile dalla Commissione).


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