Art. 105
(Inchieste parlamentari)

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede per iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti, nei limiti e con le modalità previsti dal proprio regolamento.

Le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi. 

 

Contenuto

L'articolo in esame attribuisce a ciascuna Camera la facoltà di disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Tale previsione è contenuta, con la stessa formulazione letterale, al primo comma dell'art. 82 della Costituzione vigente.

Il testo proposto dalla Commissione, tuttavia, introduce significative innovazioni rispetto al secondo comma dell'attuale art. 82 Cost. Le nuove disposizioni possono essere così riassunte:

  1. l'inchiesta è disposta quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera (l'attuale art. 82 Cost. non prevede, invece, alcuna forma di iniziativa "di minoranza"). È peraltro previsto che i regolamenti parlamentari disciplinino limiti e modalità di tale iniziativa;
  2. l'inchiesta è svolta da Commissioni appositamente costituite (così come previsto dal secondo comma dell'art. 82 della Costituzione vigente), composte da membri nominati dalle rispettive Camere tra i propri componenti. La composizione di tali collegi deve rispettare il principio di proporzionalità tra i gruppi;
  3. le sole Commissioni d'inchiesta del Senato dispongono degli stessi poteri e delle stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria nello svolgimento delle indagini (tale differenziazione tra i due rami del Parlamento non è prevista dall'attuale art. 82 Cost.).

Dibattito in Commissione

La discussione sull'articolo in esame si è concentrata sull'opportunità di attribuire al solo Senato la facoltà di procedere alle inchieste con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Le riflessioni che si sono sviluppate in seduta plenaria sono state le seguenti:

  1. la parziale limitazione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta della Camera dei deputati ignorerebbe la "valenza politica" dell'inchiesta stessa, come penetrante strumento di controllo politico per le opposizioni. Poiché la facoltà di chiedere l'istituzione della Commissione d'inchiesta è attribuita ad una minoranza parlamentare, non si dovrebbero pertanto limitare i poteri esercitabili dalla Camera titolare del rapporto fiduciario con il Governo (Calderisi, 2522-3; Boato, 2523; Mattarella, 2525; Rebuffa, 2527);
  2. la limitazione dei poteri d'inchiesta delle Commissioni della Camera dei deputati avrebbe, invece, un senso ben preciso, legato proprio alla "politicità" dell'Assemblea. I poteri uguali a quelli dell'autorità giudiziaria, infatti, si consegnerebbero, in questo ramo del Parlamento, non all'opposizione, ma alla maggioranza, che potrebbe fare un uso "politico" dei poteri stessi (Villone, 2524).


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