Art. 104
Sono presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanza e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi. |
Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via definitiva la Camera dei deputati. |
I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni. |
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Contenuto
L'articolo in esame prevede una particolare procedura di approvazione dei disegni di legge di natura finanziaria.
Tale procedura, che è frutto di una modifica al testo di giugno disposta dal Comitato ristretto, vale per l'esame dei disegni di legge concernenti le seguenti materie:
La speciale procedura delineata dall'articolo prevede:
Dibattito in Commissione
La riformulazione del testo dell'art. 104 è avvenuta in sede di Comitato ristretto, che ha modificato integralmente il testo approvato a giugno, sopprimendo altresì tre dei sei commi dell'articolo originario. La riformulazione si è resa necessaria a causa della radicale modifica dell'art. 89, che ha soppresso la Commissione delle Autonomie territoriali (si veda, in proposito, la scheda riferita a tale articolo), che era uno dei soggetti coinvolti nelle procedure di bilancio previste dall'art. 104 stesso.
Sul testo predisposto dal Comitato non si è svolto alcun dibattito.
Commissione Riforme costituzionali |
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