Art. 103
(Leggi finanziarie e di bilancio)

Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare altre leggi. La legge di bilancio stabilisce l'equilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e per il complesso delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie eccezionali. Le proposte di modifica al

bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Le leggi in materia di contabilità pubblica non possono essere modificate da leggi di spesa o di entrata.

Le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri indicano i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nell'osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti.

Contenuto

Presentazione annuale dei documenti di bilancio (comma primo)

Il primo comma dell'articolo 103 stabilisce il principio dell'esame annuale, da parte delle Camere, dei bilanci dello Stato e dei rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali.

Resta comunque affermato il principio per cui la presentazione alle Camere dei bilanci e dei consuntivi spetta in via esclusiva al Governo.

Esercizio provvisorio (comma secondo)

La Commissione non ha inteso modificare la norma che regola le procedure per la concessione dell'esercizio provvisorio del bilancio. Sono pertanto confermati i principi già contenuti nell'art. 81, secondo comma, della Costituzione vigente (concessione dell'esercizio per legge e per periodi non superiori a quattro mesi).

Limiti di contenuto della legge di bilancio (comma terzo)

Il terzo comma dell'articolo in esame è stato sottoposto ad un significativo cambiamento rispetto al testo approvato a giugno dalla Commissione. Le disposizioni introdotte da tale comma ampliano in misura notevole il novero dei vincoli costituzionalmente fissati al contenuto delle leggi di bilancio. Tali limiti sono i seguenti:

Leggi di contabilità pubblica (comma quarto)

Il comma in esame introduce un nuovo principio in materia di contabilità pubblica, stabilendo che le leggi concernenti tale materia non possono essere modificate da leggi di spesa o di entrata. Si intende così evitare che, attraverso le leggi che concorrono alla decisione annuale di finanza pubblica (o, più in generale, con leggi che modificano entrate o spese pubbliche), sia possibile cambiare il contenuto delle leggi di contabilità generale.

La predetta disposizione, che non trova analogie nella Costituzione vigente, è frutto di una riformulazione proposta dal Comitato ristretto ed adottata dalla Commissione, che ha completamente modificato il quarto comma dell'art. 103 così come approvato a giugno. In particolare, tale comma stabiliva il principio della necessaria adozione della legge di contabilità generale da parte delle Camere e definiva il contenuto obbligatorio della legge stessa.

Obbligo di copertura finanziaria (comma quinto)

Il quinto comma dell'art. 103 detta le norme in materia di copertura finanziaria. Tale comma modifica sensibilmente le norme costituzionali vigenti nella materia (art. 81, quarto comma, Cost.).

Con un emendamento approvato dalla Commissione, si è deciso, in primo luogo, di introdurre una modifica testuale, definendo in maniera più generale la nozione di "copertura finanziaria". Si è pertanto stabilito che l'obbligo di previsione della copertura finanziaria si estende a tutte le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri (la formulazione approvata a giugno parlava di "nuove o maggiori spese o minori entrate").

In secondo luogo, confermando le scelte adottate con il testo di giugno, si è previsto che tali leggi, che comportano i predetti oneri, devono indicare i mezzi per farvi fronte (tale principio corrisponde peraltro a quello sancito dal quarto comma dell'art. 81 della Costituzione vigente). Le leggi in questione devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni, non previste dall'attuale art. 81 Cost.:

a. indicare la "copertura finanziaria" per l'intero periodo della loro applicazione;

b. osservare i limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento.

L'ultimo periodo del quinto comma, infine, introduce un principio particolarmente significativo per quanto riguarda i rapporti tra Parlamento e Governo in materia finanziaria. Tale principio prevede infatti che il Governo possa opporsi alle proposte, di iniziativa parlamentare, dirette ad approvare disposizioni che comportino maggiori oneri per il bilancio. In tal caso, se il Governo si oppone, le Camere possono comunque approvare tali proposte, ma devono farlo con un quorum rafforzato, ossia a maggioranza assoluta dei componenti.

Dibattito in Commissione

L'esame dell'art. 103 è stato, in un primo momento, accantonato dalla Commissione, a causa delle difficoltà emerse in merito alla definizione dei profili finanziari delle decisioni parlamentari. Tale esame è poi ripreso in seguito all'intesa di predisporre modifiche "incisivamente correttive" al testo approvato a giugno.

Di fronte alla Commissione si è posta pertanto la scelta tra due soluzioni alternative:

- realizzare un mutamento radicale della disciplina prevista dall'attuale art. 81 Cost.;

- produrre interventi di semplice "limatura" del testo.

La Commissione ha optato per l'approvazione di un testo che si pone a metà strada tra le due ipotesi estreme. Il testo definitivo, predisposto dal Comitato ristretto recependo in gran parte un emendamento Vegas-Salvati (si veda, in proposito, 2609), ha introdotto pertanto vincoli più rigidi all'approvazione di leggi finanziarie o di bilancio. Salvo posizioni a titolo personale, il gruppo della Rifondazione comunista ha votato contro il testo (per dichiarazioni di voto, Salvato, 2616-7), mentre i gruppi di Alleanza nazionale, Forza Italia e Sinistra democratica hanno votato a favore (Servello, 2617; Vegas, 2617; Salvi, 2616).

Il dibattito che ha preceduto l'approvazione dell'articolo in esame si è incentrato sui seguenti temi:


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