Art. 102
(Ratifica dei trattati internazionali)

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che importano modificazioni di leggi o dispongono su materie riservate alla legge.

Un terzo dei componenti di ciascuna Camera può chiedere, entro trenta giorni, che le Camere deliberino sull’autorizzazione alla ratifica.

Il Governo deposita gli altri trattati presso la Camera dei deputati e, per le rispettive attribuzioni, presso il Senato della Repubblica.

Il Governo informa periodicamente le Camere sui negoziati in corso, salvo che l’interesse della Repubblica non ne imponga la riservatezza.

Contenuto

Legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati (comma primo)

Il primo comma dell'articolo in esame modifica significativamente il testo dell'art. 80 della Costituzione vigente, che prevede che le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di natura politica o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazione del territorio o oneri finanziari o modificazioni di leggi.

L'art. 102, come approvato definitivamente dalla Commissione (che ha peraltro introdotto ulteriori modifiche rispetto al testo di giugno), opera una drastica riduzione dei trattati da sottoporre alla legge di autorizzazione alla ratifica. In tal senso, l'intervento della legge è richiesto obbligatoriamente nei soli casi di trattati che importano modificazioni di leggi o che dispongono su materie per le quali sia prevista una riserva di legge.

Si rammenta inoltre che, benché il primo comma dell'art. 102 non lo preveda esplicitamente, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati debbono essere approvate da entrambe le Camere quando riguardino materie assegnate alla competenza delle leggi bicamerali (art. 90, terzo comma).

Procedura del "silenzio-assenso" per alcune categorie di trattati (commi secondo e terzo)

Con l'approvazione di un emendamento redatto dal Comitato ristretto, la Commissione ha previsto di introdurre in Costituzione la procedura del "silenzio-assenso" per la disciplina delle ratifiche dei trattati internazionali, che non rientrino nelle ipotesi prese in considerazione dal primo comma dell'articolo in esame. La Costituzione vigente non prevede una analoga disposizione.

Con la procedura prevista al secondo comma, si stabilisce che il Governo trasmetta alla Camera dei deputati tutti i trattati "residuali" rispetto alle categorie individuate dal primo comma dell'art. 102; al Senato vengono invece depositati esclusivamente quelli che rientrano nelle sue attribuzioni.

L'autorizzazione alla ratifica si intende tacitamente concessa in caso di decorrenza di trenta giorni dal deposito dei trattati, senza che un terzo dei componenti di ciascuna Camera abbia richiesto la deliberazione delle Assemblee stesse. In caso di richiesta rivolta secondo i requisiti prescritti, le Camere deliberano sull'autorizzazione alla ratifica.

Informazione sui negoziati internazionali (comma quarto)

Un'altra significativa innovazione, rispetto al "silenzio" della norma costituzionale vigente, è stata disposta dal quarto comma dell'art. 102, che disciplina le procedure di informazione delle Camere sui negoziati internazionali in corso. La Commissione ha infatti statuito il principio secondo cui il Governo è tenuto ad una periodica informazione del Parlamento su tali negoziati; è comunque prevista una "clausola di salvaguardia", che stabilisce la possibilità di derogare all'obbligo di informazione, qualora l'interesse della Repubblica imponga la riservatezza dei negoziati stessi.

Dibattito in Commissione

Nel corso della discussione sull'articolo, si è posta un'obiezione di fondo (Elia, 2520) sulla reale capacità innovativa della procedura del "silenzio-assenso". Si è infatti sostenuto che tale procedura avrà un'applicazione molto parziale, in quanto la clausola contenuta al primo comma, che prevede una riserva di legge in tutti i casi in cui i trattati impongano modificazioni di leggi, abbraccerà la quasi totalità dei trattati stessi, svuotando in larga misura il significato dei successivi commi secondo e terzo (favorevole alla innovazione è invece Boato, 2520).


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