Art. 101
(Amnistia e indulto)

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Contenuto

L'articolo in esame propone una disciplina dell'amnistia e dell'indulto che, determinando un "ritorno" alla situazione anteriore alla modifica costituzionale introdotta nel 1992, modifica la formulazione dell'art. 79 della Costituzione vigente (che detta le norma attualmente in vigore sulla materia), in particolare per quanto riguarda il quorum necessario per l'approvazione delle leggi di amnistia e indulto, che la norma in vigore fissa nei due terzi dei componenti di ciascuna camera.

Il testo proposto dalla Commissione, stabilisce invece che l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dalle singole Camere.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo in esame, riproducono esattamente il testo costituzionale vigente, prevedendo la necessità di stabilire il termine per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto ed il divieto di applicazione di tali provvedimenti ai reati commessi dopo la presentazione del relativo disegno di legge.

Dibattito in Commissione

Nel corso dell'esame in Commissione si è aperta una discussione in merito all'abbassamento del quorum necessario per la concessione dell'amnistia o dell'indulto.

I contrari alla formulazione approvata (Fontan, 2517; Gasperini, 2517-8) hanno sostenuto che sarebbe contrario ai principi di democrazia affidare ad una semplice maggioranza parlamentare (quale sarebbe la maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere) la decisione su questioni di particolare delicatezza, come quelle legate alla concessione di amnistia o indulto.

La posizione favorevole alla previsione della maggioranza assoluta (in particolare, Boato, 2518) ha posto l'accento sull'opportunità di ripristinare il testo costituzionale vigente prima del 1992, che per quasi quarant'anni non ha creato particolari problemi all'ordinamento ed era stato modificato soltanto in occasione di un periodo di emergenza del Paese.


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