Art. 99
(Decreti-legge)
In casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, al di fuori delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
Tali provvedimenti non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, riportare in vigore disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale salvo che per vizi del procedimento, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge. |
Il giorno stesso della sua emanazione il decreto è presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge dalla Camera dei deputati, il cui regolamento assicura che entro tale termine si proceda alla votazione finale. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri finanziari.
La Camera dei deputati può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. |
Contenuto
Natura ed ambito di intervento del decreto-legge (comma primo)
Il primo comma dell'art. 99 disciplina la decretazione d'urgenza. La Commissione ha ritenuto di confermare la scelta, adottata a giugno, di attribuire al Governo il potere di adottare atti con forza di legge in casi straordinari di necessità ed urgenza, modificando tuttavia, in alcuni punti, l'impostazione dell'articolo in esame.
Il ricorso alla decretazione d'urgenza, da parte del Governo, è pertanto disciplinato nei seguenti termini:
- il Governo può far ricorso all'adozione dei decreti-legge soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza. Tale requisito costituzionale è identico a quello previsto dall'attuale art. 77 della Costituzione;
- i decreti-legge sono adottati sotto la responsabilità del Governo. Si tratta di una previsione introdotta con un emendamento approvato nel corso della seconda fase dei lavori della Commissione, che, in occasione della redazione del testo a giugno, non aveva inserito tale norma, peraltro già prevista dall'attuale art. 77 Cost.;
- i provvedimenti d'urgenza debbono recare misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di applicazione immediata. La previsione di tali vincoli contenutistici è un principio innovativo rispetto alla disciplina costituzionale vigente, che non detta alcuna norma in materia. Indicazioni simili sono contenute nella L. 400/1988, che tuttavia contiene una disciplina normativa di natura ordinaria e non costituzionale in materia di decreti-legge;
- le misure disposte dai decreti-legge possono concernere esclusivamente una limitata serie di casi. Tali casi sono la sicurezza nazionale, le pubbliche calamità e le norme finanziarie. L'indicazione tassativa delle ipotesi di intervento dei decreti-legge introduce una novità nell'ordinamento (l'art. 77 della Costituzione vigente non pone limiti al campo di intervento della decretazione d'urgenza);
- i decreti-legge non possono recare misure che incidono nelle materie riservate alle leggi "bicamerali" (il cui elenco è contenuto nell'art. 90 del testo approvato dalla Commissione).
Limiti di contenuto (comma secondo)
Il secondo comma dell'articolo in esame è frutto di una riformulazione complessiva proposta alla Commissione dal Comitato ristretto: con tale comma si individuano i limiti di contenuto dei decreti-legge. Il testo dell'art. 77 della Costituzione vigente non prevede analoghe disposizioni.
In particolare, i provvedimenti d'urgenza non possono:
- rinnovare disposizioni contenute in precedenti decreti non convertiti in legge. Si tratta di una norma già operante nell'ordinamento, in quanto inserita dalla L. 400/1988;
- riportare in vigore disposizioni che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime. La norma fa tuttavia salvi i casi in cui l'illegittimità delle disposizioni sia dichiarata per vizi del procedimento;
- conferire deleghe legislative. Si tratta di una previsione già contenuta nella L. 400/1988, che peraltro discende, nel testo approvato dalla Commissione, dalla connessione logica con il precedente art. 98;
- attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge. Il principio in questione non trova analogie in norme vigenti.
Conversione in legge (commi terzo e quarto)
Come previsto dall'attuale art. 77 Cost., il Governo deve immediatamente presentare il decreto per la sua conversione in legge (terzo comma). A differenza di quanto stabilito dall'art. 77 Cost., tuttavia, la presentazione avviene alla sola Camera dei deputati, che, come si vedrà più avanti, ha la competenza esclusiva in materia di conversione dei decreti stessi.
I decreti-legge perdono la loro efficacia in caso di mancata conversione in legge entro i termini stabiliti. La disposizione riprende, nella sostanza, il principio già contenuto nell'attuale art. 77 della Costituzione. Il quarto comma dell'art. 99, tuttavia, introduce una serie di innovazioni significative in materia, rispetto alla disciplina costituzionale vigente:
- il termine per la conversione dei decreti-legge è ora fissato in 45 giorni dalla pubblicazione. La Commissione ha pertanto deciso di restringere (con un emendamento approvato in seno al Comitato ristretto) il periodo utile per la conversione dei provvedimenti d'urgenza, che nel testo costituzionale vigente è di 60 giorni;
- la conversione in legge avviene ad opera della sola Camera dei deputati. La scelta discende dal fatto che i decreti-legge non possono intervenire su materie coperte da riserva di legge "bicamerale" e che essi sono adottati sotto la responsabilità del Governo, che è legato solo alla Camera dal rapporto fiduciario;
- il regolamento della Camera deve assicurare la "decisione garantita" entro il termine costituzionale. In tal senso, la Camera dovrà sempre pronunciarsi con votazione finale sulla conversione in legge;
- i decreti-legge sono inemendabili, salvo che per i profili di copertura degli oneri finanziari.
Sanatoria (comma quinto)
Così come la Camera è chiamata, in via esclusiva, alla conversione in legge dei decreti, allo stesso modo essa può "sanare" gli effetti già prodotti dai provvedimenti d'urgenza non convertiti, regolando con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti stessi. La disposizione in esame nulla innova, tranne che per la competenza della sola Camera, rispetto al testo costituzionale vigente (art. 77, terzo comma, Cost.).
Dibattito in Commissione
La Commissione è intervenuta in maniera incisiva sul testo approvato a giugno. Le modifiche apportate sono frutto di una riflessione svolta in Comitato ristretto e sviluppata in seduta plenaria, dove si sono affrontati, in particolare, i seguenti temi:
- opportunità di eliminare il limite di materia, che impedisce l'emanazione di decreti-legge sulle materie oggetto di leggi "bicamerali". Le tesi favorevoli al mantenimento del limite (Soda, 2500; Calderisi, 2502; Mattarella, 2506; Salvato, 2507) hanno posto l'accento soprattutto sulla necessità di garantire un effettivo rispetto del principio, che sta alla base del sistema costituzionale delineato dalla Commissione, della sussistenza di un rapporto fiduciario del Governo con la sola Camera dei deputati. Le tesi contrarie (in particolare, Maceratini, 2498; Senese, 2499) si sono incentrate sull'esigenza di non restringere eccessivamente l'ambito di intervento del Governo in materia di decretazione d'urgenza. Al termine del dibattito, la Commissione ha respinto, con esplicita votazione, la proposta di sopprimere il riferimento alle leggi approvate dalle due Camere;
- necessità di garantire maggiore flessibilità alla normazione del Governo. Si tratta di un dibattito strettamente collegato al precedente, che tuttavia si è attestato sul problema dell'ampliamento delle materie "escluse". In particolare, si è contestato il fatto che, con il testo definitivamente approvato, il Governo non potrebbe intervenire in materia penale e processual-penale (Senese, 2499; Pellegrino, 2499);
- inemendabilità dei decreti-legge. Il divieto, per la Camera dei deputati, di emendare i decreti-legge, fissato dal quarto comma dell'art. 99, è stato oggetto di approfondite riflessioni in Comitato ristretto (che, alla fine, ha deciso di confermare tale scelta già effettuata in giugno). Alla disposizione in esame sono peraltro state rivolte critiche in sede di esame in Commissione (in particolare, Villone, 2503). Si è infatti sostenuto che lo schema procedurale introdotto dall'art. 99 sarebbe complessivamente troppo rigido e presenterebbe un rischio di fondo, costituito dall'inemendabilità dei decreti, che potrebbero stimolare un uso strumentale da parte del Governo.