Art. 97
(Referendum abrogativo e referendum propositivo.
Modalità di svolgimento del referendum)

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un’espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

Contenuto

Natura del referendum abrogativo e iniziativa referendaria (comma primo)

Il testo del primo comma dell'art. 97, che ha subito una modifica di forma rispetto al testo approvato a giugno, riproduce, ad eccezione del quorum per l'indizione del referendum, il primo comma dell'art. 75 della Costituzione vigente.

Al referendum, che è indetto per abrogare, in tutto o in parte, una legge o un atto avente forza di legge, si dà luogo in caso di richiesta da parte di ottocentomila (e non più cinquecentomila) elettori o cinque Assemblee regionali.

Limiti all'esercizio del referendum (commi secondo e terzo)

Il referendum è inammissibile in caso di richieste di abrogazione di leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. In tal senso, la Commissione ha confermato la scelta (adottata in giugno) di non includere, tra le materie non assoggettabili a consultazione referendaria, le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, attualmente ricomprese tra le eccezioni fissate dall'attuale art. 75, secondo comma, Cost.

La Commissione ha altresì stabilito di sopprimere i commi terzo e quinto del testo dell'art. 104 (attuale articolo 97 del testo in esame) approvato nel corso della prima fase dei lavori, che prevedevano ulteriori limiti alla possibilità di effettuare il referendum abrogativo. Tali limiti disponevano l'inammissibilità del referendum:

a. se, in caso di sua approvazione, fossero derivate discipline costituzionalmente illegittime;

b. se, in caso di abrogazione di parte della legge, la residua disciplina fosse risultata inapplicabile.

È stata invece mantenuta in vita (attuale terzo comma), nell'identico testo approvato a giugno, la previsione della necessaria omogeneità delle disposizioni oggetto di consultazione referendaria: si rammenta, in proposito, che l'attuale art. 75 Cost. non prevede analoga norma.

Giudizio di ammissibilità (comma quarto)

Il comma in esame sancisce costituzionalmente la competenza della Corte costituzionale in materia di giudizio di ammissibilità del referendum. Tale principio attualmente non è contenuto in un articolo della Costituzione, bensì nella L. cost. n. 1 del 1953.

Il quarto comma prevede inoltre un criterio di "razionalizzazione" del giudizio della Corte, in quanto stabilisce che essa si pronunci sull'ammissibilità della richiesta referendaria soltanto dopo che siano state raccolte centomila firme (in caso di iniziativa popolare) ovvero dopo che le delibere delle cinque Assemblee regionali siano divenute esecutive.

Referendum propositivo (commi quinto e sesto)

Il comma in esame introduce un istituto nuovo per l'esperienza costituzionale italiana: il referendum propositivo (o deliberativo). L'art. 75 della Costituzione vigente, infatti, prevede esclusivamente la possibilità di chiedere l'indizione di un referendum abrogativo, diretto ad eliminare dall'ordinamento determinate leggi o disposizioni vigenti. Al contrario, con tale istituto, si concede al popolo la facoltà di deliberare l'approvazione di una proposta di legge, in caso di inerzia da parte delle Camere.

Lo svolgimento del referendum è comunque sottoposto a determinate condizioni:

L'art. 97, nell'estendere l'applicazione dei commi secondo (limiti dell'oggetto del referendum) e terzo (omogeneità normativa delle disposizioni), prescrive che anche il giudizio sull'ammissibilità del referendum "approvativo" (così come avviene per quello abrogativo) è di competenza della Corte costituzionale, decorso il termine biennale.

Modalità di svolgimento del referendum (commi settimo, ottavo e nono)

Il settimo comma individua i soggetti legittimati a partecipare al referendum: tale diritto appartiene ai cittadini elettori. In proposito, si rammenta che il terzo comma dell'art. 75 della Costituzione vigente prevede la partecipazione al referendum di tutti i cittadini elettori della Camera dei deputati: tale limitazione non ha più valore ai sensi del testo approvato dalla Commissione, che ha abolito le differenze in materia di elettorato attivo tra Camera e Senato.

L'ottavo comma dell'articolo in esame riproduce con esattezza il quarto comma del vigente art. 75 Cost., in materia di quorum per la validità della deliberazione abrogativa. Sono pertanto confermati i requisiti della partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto e dell'approvazione del quesito a maggioranza dei voti validamente espressi.

Come già disposto dal quinto comma dell'art. 75 della Costituzione vigente, il nono comma dell'articolo in esame prevede un rinvio alla legge per la determinazione delle modalità di attuazione del referendum. Il comma introduce inoltre, rispetto all'art. 75 Cost., ulteriori elementi che devono entrare a far parte del contenuto necessario della legge:

Dibattito in Commissione

Il testo dell'articolo 97 risulta dall'accorpamento, deciso in sede di coordinamento, degli articoli 104, 105 e 106 del testo del 30 giugno.

Sull'articolo 104 (corrispondente ai primi quattro commi dell'art. 97), si è registrata una generale convergenza sull'opportunità di sopprimere i due commi che individuavano gli ulteriori limiti dell'iniziativa referendaria (per dubbi sulla soppressione, si vedano Villone, 2473 e Mattarella, 2474 - totalmente contraria Salvato, 2475).

Elementi di perplessità sono emersi anche in merito all'opportunità di fare cadere l’esclusione dal referendum per le leggi di ratifica dei trattati (Andreolli, 2475 e D'Onofrio, 2476).

Per quanto riguarda l'introduzione in Costituzione del referendum propositivo (art. 105, corrispondente ai commi quinto e sesto dell'art. 97), si è sviluppato un dibattito che ha visto emergere le seguenti posizioni:

La Commissione ha analizzato in particolare il problema del contenuto necessario della legge di attuazione del referendum, approdando ad una modifica che ha chiarito il senso della disposizione del comma terzo dell'art. 106 (che corrisponde al nono comma dell'art. 97). Da parte di alcuni commissari, infatti, è stato osservato (in particolare, Boato, 2489; Calderisi, 2488-9) che il testo approvato a giugno non distingueva in maniera chiara il quesito referendario in sé dalla formulazione letterale del quesito stesso, da sottoporre al voto degli elettori. Per tale motivo, la Commissione ha approvato la riformulazione dell'attuale nono comma, che ha sostituito l'espressione "prevede che la proposta sia formulata in modo chiaro" con la dizione attuale.


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