Art. 96
(Promulgazione e pubblicazione delle leggi)

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione ovvero entro il termine più breve da esse stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Contenuto

Promulgazione (comma primo)

La Commissione ha disciplinato, al primo comma dell'articolo in esame, la promulgazione delle leggi. L'articolo, pur muovendosi all'interno della logica che presiede alla normativa costituzionale vigente in materia, ha apportato alcune innovazioni:

Pubblicazione (comma secondo)

Il secondo comma riproduce esattamente il terzo comma dell'art. 73 della Costituzione vigente, che disciplina la pubblicazione delle leggi e la loro entrata in vigore (il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione). Come per la normativa costituzionale già vigente, è prevista la possibilità che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Dibattito in Commissione

La Commissione ha approvato l'articolo 96 senza discussione.


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