Art. 95
(Procedure parlamentari di esame dei disegni di legge)

Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera per l'approvazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto nonché per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

La procedura normale e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.

Contenuto

L'articolo in esame ha introdotto un'innovazione molto significativa in merito alle procedure parlamentari di esame dei disegni di legge: viene infatti abolito il procedimento di approvazione da parte delle Commissioni in sede legislativa, previsto dall'art. 72, terzo comma, della Costituzione vigente, che rappresenta attualmente uno dei "cardini" attorno ai quali ruota la gran parte di produzione normativa delle due Camere. L'articolo 95 mantiene pertanto in vita soltanto le altre due procedure di approvazione dei progetti di legge già previste dalla Costituzione vigente: una ordinaria (Commissione in sede referente) ed una "speciale" (Commissione in sede "redigente").

Procedura ordinaria (comma primo)

Il primo comma dell'art. 95 disciplina la procedura normalmente adottata per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge. Si tratta dell'esame delle Commissioni in sede referente, già previsto, anche se in forma parzialmente diversa, dall'art. 72, primo comma, della Costituzione vigente.

In tal senso, si prevede il preventivo esame istruttorio delle singole Commissioni permanenti e, in seguito, l'esame dell'Assemblea, che approva i disegni di legge articolo per articolo e con votazione finale.

Rispetto al vigente art. 72 Cost. si segnala in proposito l’introduzione di una esplicita norma che vincola la composizione delle Commissioni; essa deve infatti rispecchiare la proporzione tra i gruppi.

Procedure speciali (comma secondo)

Il secondo comma dell'articolo in esame prevede, secondo la formula già vigente dell'art. 72, secondo comma, della Costituzione, la possibilità che i regolamenti individuino procedimenti abbreviati per l'esame dei disegni di legge dichiarati urgenti.

Esso affida altresì ai regolamenti parlamentari il compito di disciplinare i casi e le forme di approvazione dei disegni di legge al di fuori del procedimento ordinario. I regolamenti possono pertanto definire una procedura speciale di approvazione delle leggi, che preveda l'esame in Commissione dei disegni di legge e riservi all'Assemblea la sola approvazione articolo per articolo senza dichiarazione di voto e la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Si tratta, in tal caso, di una procedura molto simile alla "redigente" disciplinata dall'art. 72 della Costituzione vigente e dai regolamenti parlamentari.

Riserva di procedura ordinaria (comma terzo)

Il terzo comma dell'articolo 95 prevede una riserva di esame e approvazione diretta da parte dell'Assemblea (secondo la procedura descritta dal primo comma), per tutta una serie di disegni di legge. Si tratta di quelli:

  1. in materia costituzionale;
  2. in materia elettorale;
  3. di delegazione legislativa;
  4. di approvazione di bilanci e consuntivi.

In proposito, si rammenta che già il quarto comma dell'art. 72 della Costituzione vigente prevede una "riserva d'Assemblea" (che, in realtà, è giustificata soprattutto dall'esistenza del procedimento in sede legislativa) per le stesse materie elencate dall'art. 95. Tuttavia, in tale ultimo elenco non sono compresi i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, previsti invece dall'art. 72 Cost., poiché per essi è prevista una particolare procedura di esame ai sensi dell'art. 102 del testo approvato dalla Commissione.

Prerogative del Governo (comma quarto)

La Commissione, modificando il testo approvato in giugno, ha introdotto una novità di rilievo al quarto comma dell'articolo in esame, che prevede l'attribuzione di una serie di prerogative al Governo in merito alle procedure parlamentari di esame ed approvazione dei disegni di legge. Tali disposizioni, che non trovano analoghi esempi all'interno della Costituzione vigente, sono dirette a consentire all'esecutivo di indicare gli argomenti sui quali esso intende far pronunciare in via prioritaria le Camere.

Pertanto, secondo il quarto comma dell'art. 95, i regolamenti parlamentari dovranno stabilire le modalità con cui il Governo può chiedere l'iscrizione prioritaria di un disegno di legge all'ordine del giorno di ciascuna Camera e la votazione entro una data determinata. Decorso tale termine, il Governo può chiedere alle Camere di deliberare, articolo per articolo, sul testo proposto (o accettato) dal Governo.

Dibattito in Commissione

L'argomento in questione, pur essendo stato oggetto di numerose proposte emendative rispetto al testo approvato a giugno, non ha dato luogo a dibattiti in Commissione. D'altra parte, le modifiche adottate sul testo originario sono frutto di un accordo raggiunto in seno al Comitato ristretto, che ha proposto il nuovo testo alla plenaria, la quale lo ha approvato senza che emergessero particolari problemi.


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