Art. 94
(Esame e formazione delle leggi "bicamerali")

Quando i disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, sono presentati al Senato della Repubblica quelli di iniziativa delle Assemblee regionali e di iniziativa popolare.

Se la Camera che esamina per seconda tali disegni di legge li approva in un testo diverso da quello approvato dall’altra Camera, le disposizioni modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

Il testo adottato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.

Contenuto

Criteri per la presentazione dei disegni di legge "bicamerale" (comma primo)

Il primo comma dell'articolo in esame determina un criterio generale per quanto concerne l'ordine di presentazione dei disegni di legge che devono essere approvati da entrambe le Camere. In tal senso, è fissato l'obbligo, in caso di iniziativa regionale o popolare, di presentare i relativi disegni di legge al Senato. Dal contesto della norma, si desume che, per quanto riguarda i disegni di legge di iniziativa parlamentare, essi vengono presentati da deputati e senatori alle rispettive Camere. Per quanto riguarda i disegni di legge "bicamerale" di iniziativa governativa, nel "silenzio" della norma, la loro presentazione dovrebbe poter avvenire indipendentemente ad una delle due Camere.

Il testo approvato a giugno dalla Commissione prevedeva il principio generale della presentazione obbligatoria, al Senato, di tutti i disegni di legge da approvare da parte delle due Camere: il principio è stato modificato nel corso della seconda fase dei lavori, limitandolo ai soli progetti di iniziativa popolare o regionale.

Si rammenta, in proposito, che la Costituzione vigente non contiene alcuna norma di analoga natura, limitandosi a disporre (art. 72, primo comma) le modalità di esame dei disegni di legge, che possono essere presentati a ciascuna Camera.

Commissione speciale (comma secondo)

Il secondo comma dell'articolo in esame prevede un meccanismo da attivare in caso di approvazione del disegno di legge da parte delle Camere in due testi diversi. Infatti, nell'ipotesi che la Camera che esamina il testo in seconda battuta apporti delle modifiche al testo approvato dalla prima Camera, le disposizioni modificate sono assegnate ad una speciale Commissione, che delibera sul testo e lo sottopone alle due Camere per la sola approvazione con votazione finale.

La Commissione risponde, per quanto concerne la sua composizione, a criteri di pariteticità e garanzia: essa è formata da un pari numero di componenti delle due Camere e nominata dai rispettivi Presidenti di Assemblea, nel rispetto della proporzionalità tra i gruppi delle singole Camere.

La disposizione introdotta dal secondo comma non trova alcun riscontro nella Costituzione vigente, né nei regolamenti parlamentari: tali fonti richiedono infatti il passaggio tra le due Camere dei progetti di legge, fino a quando non si giunga alla loro approvazione nell'identico testo.

Approvazione finale (comma terzo)

Con l'approvazione del terzo comma dell'art. 94 nella stessa formulazione predisposta a giugno, la Commissione ha introdotto una significativa innovazione rispetto alle vigenti procedure parlamentari. Essa stabilisce che, sul testo approvato sulla base dell'accordo raggiunto in seno alla speciale "Commissione di conciliazione", le due Camere siano chiamate a deliberare esclusivamente con un voto finale sul complesso del provvedimento. In tal senso, alle Assemblee è concessa esclusivamente la facoltà di accogliere o respingere "in blocco" il testo del disegno di legge deliberato dalla Commissione.

In proposito, si osserva che l'art. 72, comma terzo, della Costituzione vigente dispone che i regolamenti parlamentari possono stabilire i casi in cui un progetto di legge sia sottoposto alla sola approvazione finale dell'aula, con dichiarazioni di voto.

Si segnala infine che la Commissione ha deciso di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo approvato a giugno, eliminando pertanto la possibilità di attribuire ai regolamenti parlamentari la previsione di ulteriori speciali procedure di esame dei disegni di legge.

Dibattito in Commissione

L'analisi dell'articolo 94 in Commissione si è incentrata attorno al principio dell'obbligo di presentazione al Senato dei disegni di legge "bicamerale". La questione prospettata si è sviluppata, in sostanza, nella scelta tra due alternative: da un lato, la possibilità di presentare indifferentemente i disegni di legge ad una delle due Camere; dall'altro, quella di presentarli esclusivamente presso un ramo del Parlamento (il Senato). Si è successivamente fatta strada l'ipotesi, poi accettata dalla Commissione, di prevedere la presentazione obbligatoria, al Senato, di alcune categorie soltanto di disegni di legge (iniziativa popolare e regionale). In origine, peraltro, tale proposta prevedeva di sottoporre al preventivo esame del Senato anche i disegni di legge di iniziativa del Governo.

Tale ipotesi è stata tuttavia fatta cadere dalla Commissione in sede di coordinamento finale del testo.

I sostenitori del principio che poi è prevalso (in particolare, Grillo, 2465; Russo, 2466) hanno invece posto l'accento sulla necessità di garantire un ruolo di maggior garanzia del Senato, che si esprimerebbe nella possibilità di esaminare in prima battuta il testo dei progetti presentati.


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