Art. 92
(Codificazione delle leggi)

La legge regola le procedure con cui il Governo propone alle Camere la codificazione delle leggi vigenti nei diversi settori.

I regolamenti delle Camere dispongono l'improcedibilità dei disegni di legge che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.

Contenuto

L'articolo in esame è stato introdotto nel corso della seconda fase dei lavori della Commissione, non essendo originariamente previsto nel testo approvato a giugno. Si tratta di un argomento che non trova analogie all'interno del testo costituzionale vigente.

Il primo comma autorizza il Governo a procedere ad un'opera di codificazione normativa nei singoli settori. Tale codificazione, il cui scopo è quello di favorire la semplificazione normativa, è proposta dal Governo alle Camere ed è subordinata all'approvazione di un'apposita legge che ne disciplina le procedure.

Il secondo comma introduce una clausola di salvaguardia per la semplificazione normativa disposta dalle norme di codificazione. In tal senso, si fissa un vincolo di contenuto per i regolamenti parlamentari, che devono dettare disposizioni dirette ad impedire la procedibilità dei disegni di legge che intervengono sulle materie codificate senza prevedere un intervento di razionalizzazione sui relativi testi normativi.

Dibattito in Commissione

La Commissione ha approvato l'articolo 92, recependo la sostanza di un articolo aggiuntivo proposto dopo l'approvazione del testo di giugno (Mattarella, 2459), che è stato poi riformulato dal Comitato ristretto. Sul merito della disposizione, si è aperto un dibattito in seno alla Commissione, che ha visto la contrapposizione di due distinte posizioni:


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