Art. 91
(Iniziativa legislativa)

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascuna Assemblea regionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Contenuto

L'art. 91 disciplina l'iniziativa legislativa. A differenza della Costituzione vigente, che individua l'iniziativa in tre diversi articoli (71, di carattere generale, 99 e 121, relativi a CNEL e Consigli regionali), l'articolo in esame concentra al suo interno tutti i soggetti che possono presentare proposte di legge alle Camere.

Ai sensi dei commi primo e secondo, l'iniziativa appartiene:

1. al Governo;

2. a ciascun parlamentare;

3. a ciascuna Assemblea regionale;

4. al popolo, che la esercita mediante proposta di un progetto redatto in articoli, sottoscritto da almeno cinquantamila elettori.

Rispetto al testo approvato a giugno, la Commissione ha eliminato il rinvio agli organi o enti ai quali l'iniziativa sia conferita da una legge costituzionale. In tal senso, i soggetti che hanno l'iniziativa restano un "numero chiuso", suscettibile di ampliamento esclusivamente con una modifica dello stesso art. 91. Si rammenta, infine, che è stata soppressa, rispetto alla Costituzione vigente, l'iniziativa legislativa del CNEL.

Dibattito in Commissione

Sul tema dell'iniziativa legislativa si è aperto un dibattito legato in prevalenza al ruolo dei singoli parlamentari. In particolare, si è posto il problema di eventuali limiti all'iniziativa dei senatori, connessi alla possibilità di esercitare l'iniziativa legislativa nelle materie oggetto di leggi "monocamerali" (Maceratini, 2455-6). In proposito, si prospettano diverse interpretazioni della norma:

  1. i senatori possono presentare soltanto proposte di legge che vertono su materie comprese nell'elenco dell'art. 90 (relativo alle "leggi bicamerali");
  2. i senatori possono presentare proposte di legge anche su materie oggetto di legge "monocamerale", ma hanno l'obbligo di presentarle alla Camera dei deputati;
  3. i senatori esercitano senza limiti l'iniziativa legislativa (in caso di proposte di legge su materie "monocamerali", l'iniziativa è fatta propria dai componenti della Camera).

In ogni caso, si è posta la questione relativa al diverso trattamento riservato alle diverse espressioni di iniziativa legislativa, che sembra configurare una disparità di trattamento tra iniziativa popolare o regionale (potenzialmente illimitata) ed iniziativa senatoriale (che, nell'ipotesi n. 1, sarebbe costretta a rispettare determinati limiti).


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