Titolo IV
IL PARLAMENTO
Sezione II
(Artt. 90-105)
Art. 90
La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere. Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano: a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale; b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza; c) elezioni nazionali ed europee; d) diritti fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona; |
e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;f) norme penali, norme processuali, ordinamento giudiziario e ordinamento delle giurisdizioni; g) concessione di amnistia e di indulto; h) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province. Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo. |
Contenuto
Funzione legislativa (comma primo)
Il primo comma dell'art. 90 prevede l'attribuzione alle Camere della funzione legislativa statale. In proposito, si rammenta che anche l'art. 70 della Costituzione vigente stabilisce che la funzione legislativa è esercitata dalle Camere; tuttavia, in tale articolo non è specificato che la titolarità di tale funzione si riferisce alla legislazione dello Stato. Questa precisazione si è invece resa necessaria nel testo dell'art. 90, in virtù della ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni delineata dal Titolo I della seconda parte del testo costituzionale approvato.
Leggi approvate dalle due Camere (commi secondo e terzo)
Nel sistema costituzionale delineato dalla Commissione, la funzione legislativa statale è esercitata dalle Camere attraverso diversi tipi di procedimenti legislativi. La sezione II del testo approvato, infatti, relativa alla formazione delle leggi, conferma nelle linee generali la scelta operata al termine della prima fase dei lavori e delinea un meccanismo in cui convivono, all'interno del sistema parlamentare, diverse procedure legislative:
L'art. 90, secondo comma, disciplina le leggi approvate da entrambe le Camere. Esso elenca le materie per le quali è prevista la procedura "bicamerale". È inoltre stabilita (terzo comma) l'approvazione da parte delle due Camere delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa, limitatamente alle materie elencate dall'art. 90 stesso.
Dibattito in Commissione
La Commissione, nel corso dell'esame in plenaria, ha approvato una serie di modifiche all'elenco di materie compreso nell'art. 90. In particolare, dalla lettera d) è stata eliminata la dizione "norme generali su", riferita ai diritti fondamentali, per circoscriverne in maniera più precisa l'ambito di applicazione (si veda, in proposito, la relatrice Dentamaro, 2447); è stato poi soppresso, nella lettera c), il riferimento alle elezioni locali; tale riferimento è stato collocato nella riformulazione della lettera h), che è stata adeguata al testo approvato nell'ambito della sezione dedicata all'ordinamento federale della Repubblica.
La discussione sul complesso dell'articolo ha peraltro fatto emergere alcune questioni sui seguenti argomenti:
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