Art. 89
(Sessione speciale del Senato)

Il Senato della Repubblica in sessione speciale è integrato da consiglieri comunali, provinciali e regionali eletti in ciascuna Regione, in numero pari a quello dei relativi senatori. La legge stabilisce i criteri per l’elezione dei consiglieri in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza degli enti interessati. I collegi elettorali sono formati rispettivamente da componenti dei consigli comunali, provinciali e regionali, sulla base dei voti espressi per l’elezione dei consigli stessi.

La sessione speciale è convocata per l’esame dei disegni di legge relativi a:

a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;

b) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;

c) tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni;

d) autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni e conferimento di beni demaniali alle Province, alle Regioni e allo Stato.

I disegni di legge di cui al precedente comma sono esaminati dalle due Camere. La Camera dei deputati delibera in via definitiva sui disegni di legge di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.

I rappresentanti di cui al primo comma non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio o a causa delle loro funzioni.

Contenuto

La Commissione ha modificato completamente l'art. 89 rispetto al testo approvato a giugno, introducendo una nuova forma di collegamento tra il Senato e le autonomie locali. In sostituzione della Commissione delle autonomie territoriali, prevista dall'articolo redatto al termine della prima fase dei lavori (con il compito di esaminare i disegni di legge nei casi previsti dalla Costituzione e di esprimere parere su questioni concernenti le autonomie locali), è stata creata la figura del Senato in sessione speciale, a composizione "mista", integrato da consiglieri regionali, provinciali e comunali.

La composizione del Senato "integrato" è disciplinata dai seguenti principi:

  1. composizione paritetica del collegio (che pertanto, in sessione speciale, conterebbe 400 membri). I componenti "esterni" sono infatti eletti in ciascuna regione, in numero pari a quello dei relativi senatori;

  2. riserva di legge approvata dalle due Camere per l'indicazione dei criteri;

  3. garanzia dell'equilibrio nella rappresentanza degli enti interessati;

  4. in ciascuna Regione i rappresentanti da inviare al Senato saranno eletti da tre collegi espressi rispettivamente dai consiglieri comunali, provinciali e regionali della Regione. Le rappresentanze dovranno essere formate sulla base "dei voti espressi per l’elezione dei consigli": non quindi in proporzione agli effettivi componenti di tali organi (che a norma delle leggi vigenti sono determinati sulla base del premio di maggioranza), ma in proporzione ai voti espressi per le diverse formazioni politiche;

  5. estensione ai membri "esterni" dell'insindacabilità ex art. 86, primo comma.

La sessione speciale è convocata per l’esame dei disegni di legge riguardanti materie di interesse per il sistema delle autonomie. Le materie sono elencate nel secondo comma: l’elenco tuttavia non è esaustivo, in quanto esso va integrato con quanto sancito dall’art. 104, in cui è previsto che siano esaminati dal Senato in sessione speciale anche i disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanze e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.

Per quanto riguarda il procedimento di esame dei disegni di legge di competenza del Senato in sessione speciale, va rilevato che per la totalità di tali disegni è previsto il necessario esame da parte di entrambe le Camere (non scatta pertanto la procedura del richiamo). Solo per i progetti riguardanti due competenze (legislazione elettorale e ordinamentale di Comuni e Province e autonomia finanziaria e demanio degli enti locali e delle Regioni) è previsto un procedimento bicamerale "paritario". Per tutte le altre competenze legislative delibera in via definitiva la Camera.

Dibattito in Commissione

La riflessione avviata in Commissione sulla formulazione dell'art. 89 approvato a giugno ha portato alla necessità di una radicale modifica delle scelte adottate in quella sede. In particolare, come segnalato in occasione dell'illustrazione dell'art. 79 (cui si rinvia), è emersa l'esigenza di individuare una forma di collegamento tra autonomie locali e Senato, che fosse più efficace rispetto alla previsione della Commissione delle autonomie territoriali disciplinata dall'originario art. 89. In rapporto a tale scelta di fondo, la Commissione ha ristretto a due le ipotesi di riforma dell'articolo in esame: da un lato, il Senato "integrato", dall'altro il Senato eletto in contestualità con le Assemblee regionali.

In seguito ad un lungo dibattito, svolto in connessione con l'esame dell'art. 79, la Commissione ha optato per la scelta del Senato in sessione speciale.


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