Art. 88
(Elezioni, nomine e pareri)

Spetta al Senato della Repubblica l’elezione di cinque giudici della Corte costituzionale, dei componenti di nomina parlamentare dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, nonché ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento.

Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, sulle proposte di nomina di competenza del Governo.

Contenuto

Elezioni e nomine attribuite al Parlamento (comma primo)

L'art. 88 stabilisce un principio generale in materia di nomine ed elezioni di competenza parlamentare. Esso prevede, in primo luogo, la competenza del Senato per l'elezione di cinque giudici della Corte costituzionale e dei componenti di nomina parlamentare dei Consigli superiori della magistratura. Inoltre, introduce un criterio di carattere residuale, per cui ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento spetta al Senato. Tale scelta, che è giustificata dalla configurazione del Senato come "organo di garanzia" (nell'ottica della differenziazione funzionale tra i due rami del Parlamento), non trova analogie nella Costituzione vigente, dove, in genere, le elezioni o le nomine di spettanza parlamentare sono divise tra le due Assemblee elettive.

Pareri sulle nomine attribuite al Governo (comma secondo)

Il secondo comma dell'articolo in esame prevede l'esclusiva responsabilità del Senato anche per l'espressione dei pareri sulle proposte di nomina di competenza del Governo.

Tale prerogativa è tuttavia sottoposta alle seguenti condizioni:

a. individuazione dei casi da parte di una legge "bicamerale";

b. eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, che deve precedere il parere stesso.

Si segnala inoltre che la Commissione ha deciso di sopprimere il terzo comma dell'art. 88 nel testo approvato a giugno, che prevedeva una riserva di legge "bicamerale" per l'individuazione delle nomine di esclusiva responsabilità del Governo.

Dibattito in Commissione

Il dibattito sull’articolo ha visto concentrarsi l'attenzione della Commissione sulla questione della competenza consultiva sulle nomine del Governo. Se, infatti, la plenaria ha recepito la scelta operata a giugno sul potere di elezione e di nomina attribuito al solo Senato, qualche perplessità è stata sollevata in merito all'opportunità di assegnare a tale Assemblea anche la competenza esclusiva per i pareri sulle proposte di nomina governativa. Da parte di esponenti del gruppo di Forza Italia (in particolare, Rebuffa, 2444) si è affermato che la competenza ad esprimere il parere sulle nomine effettuate dal Governo rappresenta uno degli elementi centrali dell'indirizzo politico. La Camera, che è titolare di una funzione di indirizzo (tramite il meccanismo fiduciario), non dovrebbe pertanto essere esclusa da una delle espressioni più rappresentative dell'indirizzo politico stesso.


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