Art. 87
(Indennità parlamentare)

I componenti del Parlamento ricevono un’indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.

Contenuto

Il testo, che ripete il contenuto dell'art. 69 della Costituzione vigente, con una semplice differenza lessicale (l'attuale art. 69 parla, infatti, di "membro" del Parlamento e non di componente), effettua un rinvio alla legge per la determinazione dell'indennità del parlamentare.

Dibattito in Commissione

L'articolo è stato approvato senza discussione dalla Commissione, che non ha peraltro ritenuto di dover recepire le proposte emendative presentate dopo l'approvazione del testo di giugno, che intendevano attribuire l'indennità ai componenti di una sola delle due Camere ovvero ancorare l'indennità stessa a parametri determinati.


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