Art. 86
(Insindacabilità e inviolabilità dei componenti del Parlamento)

I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per utilizzare in giudizio conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali sono parte componenti delle Camere e per sottoporre i medesimi a forme di intercettazione, registrazione o sequestro di corrispondenza.

Contenuto

Insindacabilità (comma primo)

Confermando le scelte adottate a giugno, la Commissione ha approvato senza modifiche il primo comma dell'art. 86, in materia di insindacabilità dei componenti del Parlamento. Si è pertanto sancito il principio già contenuto nell'art. 68 Cost., primo comma, della Costituzione vigente (così come modificato con la riforma del 1993), ma con una modifica significativa: i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. Il primo comma dell'articolo in esame ha pertanto esteso l'ambito di applicazione dell'insindacabilità, prevedendo una più ampia tutela delle funzioni parlamentari.

Inviolabilità (commi secondo e terzo)

In tema di inviolabilità personale, il testo del secondo comma dell'articolo in esame è esattamente corrispondente a quello del secondo comma dell'attuale art. 68. La disposizione approvata dalla Commissione prevede dunque la necessità di autorizzazione della Camera di appartenenza, per sottoporre i componenti del Parlamento a limitazioni, sotto qualsiasi forma, della libertà personale o domiciliare (perquisizione, arresto, detenzione o altre privazioni della libertà personale). L'autorizzazione non è richiesta, come già previsto dal vigente art. 68 Cost., in caso di provvedimento in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna o di flagranza di reato, per la quale è previsto l'arresto obbligatorio.

Il testo definitivo, innovando in parte rispetto al vigente art. 68, terzo comma, Cost., richiede altresì l'autorizzazione della Camera di appartenenza per le seguenti forme di limitazione di libertà costituzionalmente garantite:

a. utilizzazione in giudizio di conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali siano parte componenti delle Camere;

b. sottoposizione di componenti delle Camere a forme di intercettazione, registrazione o sequestro di corrispondenza.

Dibattito in Commissione

La discussione sull'argomento ha visto emergere le seguenti questioni:


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