Art. 85
Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. |
Contenuto
L'articolo in esame individua due principi legati alla funzione del parlamentare: il primo prevede che ciascun componente del Parlamento rappresenta la Nazione; il secondo stabilisce che il parlamentare esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Il testo definitivo, che è identico a quello approvato dalla Commissione a giugno, riproduce la formulazione dell'art. 67 della Costituzione vigente, con una semplice differenza lessicale (l'attuale art. 67 parla, infatti, di "membro" del Parlamento e non di componente).
Dibattito in Commissione
Nel corso dei lavori in Commissione si è approfondita una riflessione in merito al concetto di Nazione e a quello di rappresentanza.
Sotto il primo profilo, la Commissione ha discusso sull'opportunità di stabilire un principio alternativo rispetto a quello dell'art. 85, affermando che il parlamentare rappresenta la Repubblica. Si è tuttavia ritenuto di mantenere in vita la formulazione approvata a giugno, corrispondente alla dizione costituzionale vigente.
Sotto il profilo della rappresentanza, vi è stata una proposta (Morando, 2439) di distinzione tra deputati e senatori, legata alle diversità strutturali e funzionali tra i due rami del Parlamento. In particolare, proprio in virtù del collegamento tra Senato e comunità territoriali realizzato nel nuovo impianto costituzionale (con la previsione della composizione "mista" del Senato stesso), la proposta prevedeva di stabilire che, mentre i deputati rappresentano la Nazione, i senatori rappresentano la comunità regionale. Anche tale proposta è stata tuttavia respinta.
Commissione Riforme costituzionali |
Indice |