Art. 84
(Ineleggibilità, incompatibilità e verifica dei titoli di ammissione)

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ovvero ad una Camera e ad una Assemblea regionale, salvo quanto previsto dall’articolo 89.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione o nel caso di decorso del termine l’interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.

Contenuto

Riserva di legge (comma primo)

La Commissione ha adottato, per la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità, lo stesso testo del primo comma dell'art. 65 della Costituzione vigente, che riserva alla legge l'indicazione di tali casi. In proposito, si rammenta che già nel testo approvato a giugno si era stabilita una riserva di legge per la determinazione delle incompatibilità ed ineleggibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Incompatibilità tra cariche elettive (comma secondo)

Il secondo comma dell'articolo prevede, oltre all'incompatibilità tra le cariche di deputato e senatore, un divieto di appartenenza ad una delle due Camere e ad una Assemblea regionale.

Con un emendamento al testo approvato in giugno dalla Commissione, è stata peraltro fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 89, che prevede una particolare composizione del Senato in sessione speciale (per l'esame di progetti di legge vertenti su determinate materie), che viene "integrato" da consiglieri regionali, provinciali e comunali, in modo da garantire la rappresentanza degli enti interessati.

Giudizio delle Camere sui titoli di ammissione (comma terzo)

Il terzo comma dell'art. 84, che non ha subito modifiche rispetto al testo approvato in giugno, ripropone esattamente il testo dell'attuale art. 66 della Costituzione. In tal senso, viene rimesso alla competenza di ciascuna Camera il giudizio sui titoli di ammissione dei parlamentari e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopraggiunte.

Termini del giudizio e ricorso in merito alle elezioni contestate (comma quarto)

Il quarto comma dell'articolo in esame è stato modificato nella sostanza dalla Commissione, che ha deciso di definire con maggior incisività gli ambiti temporali di decisione delle Camere ed ha introdotto una forma di ricorso "esterno" nei confronti di alcune deliberazioni delle Assemblee in materia di contenzioso elettorale. Tali disposizioni normative non sono presenti nel testo costituzionale vigente.

In particolare, si è previsto che i regolamenti parlamentari debbano contenere l'indicazione dei termini entro i quali ciascuna Camera è chiamata a deliberare sulle elezioni contestate.

Con riferimento a questa competenza delle due Camere, la Commissione ha deciso di introdurre (innovando rispetto al testo approvato a giugno) la possibilità di ricorso alla Corte costituzionale, nei seguenti casi:

1. entro quindici giorni dalla deliberazione, contro le deliberazioni adottate da ciascuna Camera sulle elezioni contestate;

2. entro quindici giorni dallo spirare del termine, in caso di inutile decorso del termine per decidere.

Il ricorso può essere proposto esclusivamente dall'interessato.

Dibattito in Commissione

L'art. 84 è stato approvato dalla Commissione soltanto in seguito all'approvazione dell'art. 89. Il testo è stato infatti provvisoriamente accantonato, nel corso dell'esame in Commissione, in attesa di un chiarimento in merito alla scelta sulla composizione del Senato (si veda, in proposito, la scheda relativa all'art. 79). Pertanto, quando si è optato per la composizione "integrata" (o "mista") del Senato, si è stabilito di mantenere in vita il principio dell'incompatibilità tra mandato parlamentare e carica elettiva regionale, escludendo tuttavia l'ipotesi di cui allo stesso art. 89.

Il tema della verifica dei titoli di ammissione è stato al centro del dibattito in Commissione, anche a causa della presentazione di numerosi emendamenti al testo licenziato al termine della prima fase dei lavori. Tali emendamenti, in particolare, erano mirati in gran parte a stabilire principi alternativi rispetto alla esclusiva competenza di ciascuna Camera a giudicare sugli stessi titoli di ammissione. Le principali proposte emendative intendevano soprattutto sottoporre la verifica della regolarità delle elezioni a soggetti "esterni" al Parlamento, quali la Corte d'Appello, la Corte di Cassazione o la Corte costituzionale. La Commissione ha tuttavia deciso di non alterare il principio dell'autonomia parlamentare nel giudizio sui titoli di ammissione.

Un dibattito molto analitico si è poi aperto, in Commissione, sulla scelta di prevedere il ricorso alla Corte contro le deliberazioni (o le mancate decisioni in tempo utile) delle Camere sulle elezioni contestate. Le questioni discusse sono state sostanzialmente le seguenti:


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