Art. 83
(Regolamenti parlamentari. Condizioni di validità
delle deliberazioni delle Camere)

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una maggioranza speciale.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell’attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Contenuto

I regolamenti parlamentari (commi primo e quinto)

Il primo comma dell'articolo in esame individua, con la stessa formulazione prevista dall'art. 64 della Costituzione vigente, il regolamento come fonte necessaria del diritto parlamentare. La norma prescrive infatti che ciascuna Camera adotti il proprio regolamento, con l'approvazione di un quorum "rinforzato", ossia la maggioranza assoluta dei componenti.

Il quinto comma, poi, introduce un'innovazione relativa al contenuto del solo regolamento della Camera dei deputati. La disposizione in esame, infatti, fissa una serie di principi che il regolamento di tale Assemblea è tenuto ad osservare.

In primo luogo, sono stabiliti i principi a tutela ed a garanzia dei diritti delle minoranze: la Camera, nel proprio regolamento, deve prevedere norme idonee a garantire i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare ed a disciplinare le modalità di designazione dei presidenti delle Commissioni "di controllo o garanzia", in modo da assicurare che essa avvenga ad opera delle stesse opposizioni.

In secondo luogo, viene prevista la disciplina di "proposte a decisione garantita": in tal senso, il regolamento della Camera deve prevedere che proposte o iniziative indicate dalle opposizioni siano iscritte all'ordine del giorno con "riserva di tempi e previsione del voto finale".

Funzionamento delle Camere (commi secondo, terzo e quarto)

Il secondo comma dell'articolo in esame disciplina il principio di pubblicità. Le sedute delle Camere sono pubbliche, anche se le singole Assemblee o il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta; tale deliberazione, per essere valida, deve essere adottata presente la maggioranza dei componenti. La previsione della presenza della maggioranza come condizione per la validità della deliberazione di adunanza segreta, era già stata introdotta dalla Commissione a giugno, in occasione dell'approvazione del testo conclusivo della prima fase dei lavori. Tale condizione non è peraltro contemplata dalla Costituzione vigente, la quale, pur disciplinando l'ipotesi di seduta segreta (art. 64, secondo comma), non richiede particolari requisiti per la deliberazione da parte dei diversi collegi parlamentari.

Il terzo comma dell'art. 83 si occupa della validità delle deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune: i requisiti per la validità delle deliberazioni sono la presenza di un terzo dei componenti le Assemblee e l'adozione a maggioranza dei presenti (salvo maggioranze speciali prescritte dalla Costituzione o dai regolamenti parlamentari).

Il testo definitivamente approvato è frutto di una modifica introdotta nel corso dei lavori della Commissione, che ha riproposto, nella parte relativa al quorum, la formulazione contenuta nell'art. 64, terzo comma, della Costituzione vigente. Il comma approvato a giugno dalla Commissione prevedeva, infatti, che le deliberazioni non fossero valide se non approvate dalla maggioranza dei partecipanti al voto.

Un'innovazione di sostanza rispetto al testo dell'attuale art. 64, invece, è legata al "numero legale", che è stato ridotto dalla maggioranza dei componenti (ex art. 64, terzo comma, Cost.) ad un terzo.

Il testo del nuovo art. 83 ha poi confermato la scelta, già adottata a giugno dalla Commissione, dell'inclusione dei regolamenti parlamentari tra le fonti che, con la Costituzione, possono prescrivere speciali maggioranze (il terzo comma dell'art. 64 della Costituzione vigente prevede che soltanto la Carta fondamentale possa prescrivere tali maggioranze).

Infine, per quanto concerne il tema del "Governo in Parlamento" e dei rapporti tra Assemblee e membri dell'esecutivo, il quarto comma dell'articolo 83 riproduce con esattezza la formulazione dell'art. 64, comma quarto, della Costituzione vigente. Sono pertanto sanciti:

1. il diritto dei membri del Governo, anche se non parlamentari, di assistere alle sedute;

2. l'obbligo dei membri del Governo di partecipare alle sedute stesse su richiesta delle Camere;

3. l'obbligo delle Camere di sentire i membri del Governo su loro richiesta.

Dibattito in Commissione

L'articolo sul funzionamento delle Camere e sui regolamenti parlamentari è stato oggetto di una riflessione approfondita in Commissione. Le principali questioni sono emerse sulle seguenti tematiche:

la limitazione alla sola Camera dei deputati della norma che individua alcuni principi in merito al contenuto necessario del regolamento. Il dibattito in Commissione si è sviluppato su due posizioni contrapposte. Da un lato, i sostenitori (in particolare, Rotelli, 2423) dell'equiparazione Camera-Senato per quanto concerne l'obbligo di previsione, nei regolamenti parlamentari, delle norme di garanzia delle opposizioni; dall'altro, la posizione di coloro (soprattutto Soda, 2423; Mattarella, 2424) che, in considerazione delle diversità funzionali (organo di garanzia) e strutturali del Senato (che non è titolare del rapporto fiduciario con il Governo), hanno ritenuto che la dialettica maggioranza-opposizione valga esclusivamente con riferimento alla Camera dei deputati;

la validità delle deliberazioni. Al termine del dibattito, è prevalsa la tesi di chi (in particolare, Boato, 2420) ha ritenuto più opportuno fare riferimento alla maggioranza dei presenti, lasciando così "aperta" la questione interpretativa delle astensioni e consentendo a ciascuna Camera, in sede regolamentare o di prassi, di adottare la formula più idonea;

il problema del numero legale. La Commissione ha posto in votazione e respinto una proposta emendativa del gruppo della rifondazione comunista (Salvato, 2422), diretta a ripristinare il principio che le deliberazioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti;

il regime di votazione. La Commissione ha discusso e respinto due identici emendamenti d'iniziativa Manca e Petruccioli (illustrati dal Presidente D'Alema, 2429 e 2430), che intendevano introdurre in Costituzione la regola generale secondo la quale le votazioni hanno luogo sempre a scrutinio palese, salvo la possibilità di limitare il voto segreto alle votazioni relative alle persone (contrari Boato, 2429; Mattarella, 2429; favorevoli Passigli, 2429; Rebuffa, 2429).


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