Art. 82
(Convocazione delle Camere)

Ciascuna Camera è convocata dal proprio Presidente e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti.

Contenuto

L'art. 82, relativo ai poteri di convocazione delle Camere, è stato modificato dalla Commissione, in seguito ad un riesame del testo approvato a giugno. Tale testo, infatti, prevedeva soltanto la possibilità di convocazione straordinaria di ciascuna Camera per iniziativa del suo Presidente, del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti. Questa formulazione, d'altra parte, era identica al secondo comma dell'art. 62 della Costituzione vigente (ad eccezione del quorum di componenti, più alto, e pari ad un terzo).

La Commissione ha deciso, invece, di distinguere tra convocazione ordinaria e convocazione straordinaria delle Camere, attribuendo il potere di procedere alla prima al solo Presidente d'Assemblea e dando la possibilità di ricorrere alla seconda al Capo dello Stato o ad una minoranza parlamentare.

In proposito, si rammenta anche che il nuovo testo dell'art. 82 non prevede, a differenza di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 62 della Costituzione vigente, la convocazione di diritto di una Camera quando l'altra si riunisce in via straordinaria. Non è stata inoltre introdotta, nel testo dell'articolo in esame, l'ipotesi di convocazione "di diritto", che è invece disciplinata dal primo comma dell'art. 62 della Costituzione vigente.

Dibattito in Commissione

L'articolo 82 è stato oggetto di grande attenzione da parte della Commissione: nel dibattito è emersa, in particolare, la questione legata ai poteri di convocazione del Presidente della Repubblica.

Da parte di alcuni esponenti del gruppo di Forza Italia (Rotelli, 2415 e 2419) e del gruppo della rifondazione comunista (Marchetti, 2417), si è sostenuto che la norma contiene un rischio implicito, che potrebbe alterare il sistema costituzionale delineato nel suo complesso: tale rischio è quello di attribuire un potere di convocazione al Capo dello Stato che, essendosi attenuati (anche a causa dell'elezione diretta) il suo ruolo di "garanzia" e la sua natura di "organo al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato", gli conferirebbe una prerogativa in grado di limitare l'autonomia del Parlamento.

A tali obiezioni, la relatrice (Dentamaro, 2414; con adesione di Elia, 2415) ha opposto la considerazione che il Presidente della Repubblica, nella configurazione che emerge dal testo approvato, svolge anche una serie di rilevanti funzioni di garanzia, nell'ambito delle quali può rientrare un'attività che è di stimolo e d'impulso per il funzionamento delle Assemblee parlamentari.

Un'altra problematica sollevata nel corso del dibattito (Servello, 2413) è stata quella relativa alla convocazione automatica di una Camera in occasione della convocazione straordinaria dell'altra. In particolare, si è sottolineato che, nonostante la differenziazione nella composizione e nei poteri delle due Camere, la norma contenuta nell'art. 62 della Costituzione vigente ha una sua logica precisa, in quanto è diretta a garantire una sostanziale continuità dell'organo parlamentare nel suo complesso.


indice bicamerale
Commissione Riforme costituzionali
indice bicamerale
Indice