Art. 81
(Elezioni ed organi delle Camere)

L’elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Contenuto

Termine di elezione e prorogatio (commi primo e secondo)

L'art. 81 del testo approvato, che rimane identico alla formulazione adottata a giugno, individua i termini temporali per l'elezione delle nuove Camere e per lo svolgimento della loro prima riunione. Il secondo comma stabilisce che i poteri delle Camere precedenti sono prorogati fino alla riunione delle nuove Camere.

A differenza di quanto previsto dall'art. 61 della Costituzione vigente (che prevede il decorso massimo di settanta giorni tra la fine della legislatura e le elezioni), la Commissione ha concordato sull'opportunità di ridurre il periodo che può intercorrere tra lo scioglimento delle Camere e le elezioni per il loro rinnovo: in tal senso, si è stabilito che le elezioni delle nuove Assemblee hanno luogo entro sessanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha comunque luogo entro venti giorni dalle elezioni stesse.

La Commissione ha anche approvato la norma che dispone la prorogatio delle Camere, riprendendo l'identica formulazione prevista dalla Costituzione vigente. Come segnalato in occasione dell'art. 80 (che disciplina invece la proroga delle Assemblee), tale disposizione non si risolve in un allungamento della legislatura, bensì nel prolungamento dei poteri delle Camere già sciolte, in attesa che abbia concretamente luogo la prima riunione delle nuove.

Presidente ed Ufficio di presidenza (commi terzo e quarto)

Gli ultimi due commi dell'articolo in esame riproducono con esattezza il contenuto dell'art. 63 della Costituzione vigente. Si stabilisce pertanto il principio per cui ciascuna Camera elegge (tra i suoi componenti) il Presidente e l'Ufficio di presidenza e si prevede che il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Parlamento in seduta comune siano quelli della Camera dei deputati.

Dibattito in Commissione

Il testo dell'art. 81, approvato a giugno al termine della prima fase dei lavori, non ha subito alcuna modifica nel corso del dibattito in Commissione. D'altronde, le proposte emendative presentate sul testo originario non sono state numerose; la maggior parte di esse, inoltre, era diretta a promuovere esclusivamente variazioni temporali nei termini previsti dal primo comma dell'articolo, ovvero a fornire una indicazione specifica dei quorum per l'elezione degli organi di presidenza delle due Camere.


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