Art. 80
(Durata in carica delle Camere)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla Costituzione.

Contenuto

Durata in carica (comma primo)

L'art. 80 stabilisce la durata in carica quinquennale delle Camere.

Proroga delle Camere (comma secondo)

Il secondo comma stabilisce il principio del divieto di proroga al di fuori dei casi stabiliti dalla Costituzione.

I casi espressamente previsti sono i seguenti:

  1. stato di guerra, deliberato dal Parlamento in seduta comune, che può stabilire, ove occorra, di prorogare la durata delle Camere (art. 100, primo comma);
  2. scadenza del termine ordinario di durata della Camera dei deputati nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. In tal caso, la durata della sola Camera dei deputati è prorogata e le elezioni si devono svolgere entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica (art. 70, primo comma).

In proposito, si rammenta che l'art. 60, secondo comma, della Costituzione vigente prevede che la durata delle Camere possa essere prorogata soltanto per legge ed esclusivamente in caso di guerra.

Rispetto a questa disciplina, il testo in esame, in primo luogo, non prevede una riserva di legge per poter disporre la proroga di una o entrambe le Camere (in un caso la proroga della sola Camera dei deputati è "automatica", nell'altro la proroga delle Camere è disposta dal Parlamento in seduta comune - dunque, non con legge). Sotto il profilo delle ipotesi di scioglimento, inoltre, è prevista l'ipotesi di proroga di una sola Camera (art. 70), senza che ciò comporti il prolungamento della durata dell'altra.

Si segnala infine che il successivo art. 81, al secondo comma, prevede l'ordinaria ipotesi di prorogatio delle Camere già sciolte, finché non siano riunite le nuove. In tal caso non si tratta di realizzare il prolungamento della durata in carica delle Assemblee, bensì di garantire la continuità dei poteri dell'organo parlamentare in attesa che abbia luogo la prima riunione delle nuove Camere.

Dibattito in Commissione

L'articolo in esame non è stato oggetto di particolare dibattito da parte della Commissione, che ha confermato la scelta adottata con il testo approvato a giugno, pur provvedendo ad una riformulazione del secondo comma. Si è infatti eliminato il riferimento esplicito ai due casi di proroga originariamente previsti, introducendo un semplice rinvio alla Costituzione: tale riformulazione si è resa necessaria proprio a causa del riferimento all'art. 73 (art. 70 del testo in esame) contenuto nel testo di giugno, che avrebbe potuto essere improprio per il Senato, al quale la suddetta disposizione non è applicabile.

Si segnala inoltre che la Commissione non ha ritenuto di accogliere le numerose proposte emendative, presentate in seguito alla pubblicazione del testo approvato a giugno, dirette a modificare il termine ordinario di durata della legislatura, sia in riferimento ad una sola Camera, sia con riguardo ad entrambe.


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