Art. 79
(Composizione del Senato della Repubblica)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Sono eleggibili a senatore tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più altri resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d’Aosta uno.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Contenuto

Composizione del Senato (commi primo, secondo e terzo)

L'articolo detta i principi in materia di composizione ed elezione del Senato. La formulazione del primo comma mantiene in vita il collegamento con la "base regionale", contenuto anche nella Costituzione vigente. Il numero dei senatori elettivi è portato a 200. Viene infine determinata l'età per l'elettorato passivo, stabilendo che sono eleggibili a senatori gli elettori che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età nel giorno delle elezioni (in luogo dei quaranta anni richiesti attualmente per l'eleggibilità al Senato).

La scelta del Senato "eletto a base regionale" ha comportato, come già segnalato in merito all'art. 77, l'orientamento per un Senato legittimato direttamente dal corpo elettorale e l'abbandono dell'ipotesi di una "camera delle autonomie territoriali" formata in secondo grado da rappresentanti degli enti territoriali. Rispetto al testo vigente della Costituzione, un'altra rilevante modifica riguarda infine la mancata previsione esplicita, all'interno dell'articolo che disciplina l'elettorato passivo, delle condizioni di età per l'esercizio dell'elettorato attivo (l'attuale art. 58 Cost. prevede infatti che, per l'elezione del Senato, siano elettori coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età).

Ripartizione dei seggi (comma quarto)

Il nuovo quarto comma approvato dalla Commissione ha modificato il principio di ripartizione dei seggi senatoriali tra le regioni, come delineato dal testo del 30 giugno 1997. L'articolo 86 approvato a giugno prevedeva di attribuire, anzitutto, un numero fisso di cinque senatori ad ogni regione (ad eccezione di Molise e Valle d'Aosta), ripartendo poi i restanti seggi in proporzione alla popolazione; il nuovo testo del quarto comma dell'art. 79 stabilisce, invece, la ripartizione preliminare dei seggi in relazione alla popolazione regionale, garantendo comunque, ad ogni regione, l'attribuzione di quattro senatori. Valle d'Aosta e Molise hanno diritto rispettivamente ad uno e due senatori.

Senatori a vita (comma quinto)

La Commissione ha confermato la scelta, già operata a giugno in sede di Comitato ad hoc e di plenaria, di abolire la figura dei senatori a vita nominati dal Capo dello Stato. Il comma 5 dell'articolo 79 ha, pertanto, previsto esclusivamente la possibilità (già sancita peraltro dal primo comma dell'articolo 59 della Costituzione vigente), per gli ex Presidenti della Repubblica, di divenire senatori di diritto e a vita, salvo rinunzia. La Commissione aveva approvato inoltre una norma transitoria che stabiliva che i senatori a vita già nominati, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione vigente, restassero comunque in carica, anche dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione. Tale norma è stata soppressa infine dalla Commissione, con l'accordo di rinviarne l’esame al momento della considerazione complessiva delle disposizioni transitorie.

Dibattito in Commissione

Il tema della composizione del Senato è stato al centro del dibattito in Commissione. Sul testo dell'articolo 79 approvato in giugno, infatti, si erano concentrate numerose proposte emendative, che intendevano prospettare soluzioni normative totalmente alternative rispetto alla scelta del Senato direttamente eletto dal popolo "a base regionale". Il filone di proposte di modifica più consistente presentava, in sostanza, due alternative:

Dopo un esame complessivo degli emendamenti presentati, la Commissione è giunta alla determinazione che fosse necessario operare una scelta tra due diverse configurazioni del Senato, che consentissero comunque una forma di raccordo tra lo stesso Senato e le regioni: da un lato, la contestualità nell'elezione del Senato e delle Assemblee regionali; dall'altro, la previsione del Senato "misto", integrato, per l'esame di determinate materie, da una rappresentanza del sistema delle autonomie. Per questi motivi, l'art. 79 è stato discusso e votato contestualmente all'attuale art. 89 (corrispondente all'art. 97 del testo proposto dal Comitato ristretto), che ha sancito la scelta della composizione "mista" del Senato riunito in sessione speciale.

Con riferimento alla ripartizione dei seggi senatoriali tra le regioni, si è svolto in Commissione un dibattito sugli effetti che la modifica introdotta produrrebbe sul riparto stesso. La principale obiezione, avanzata dal rappresentante del Südtiroler Volkspartei (in relazione alla specifica situazione della regione Trentino-Alto Adige), si è incentrata sull'eventuale alterazione del sistema di rappresentanza regionale provocata dalla riformulazione della norma, che non assegna più in via preliminare un determinato numero di seggi ad ogni regione.

Infine, in merito alla abolizione dei senatori a vita, dal dibattito in Commissione è emerso che la scelta è stata motivata da ragioni di opportunità, legate al nuovo ruolo assunto dal Presidente della Repubblica nella forma di governo introdotta: si è infatti ritenuto che il potere presidenziale di nomina dei senatori a vita, previsto dalla Costituzione vigente (art. 59, comma 2), non dovesse più rientrare tra le prerogative di un Capo dello Stato legittimato dall'elezione popolare diretta e con funzioni differenti rispetto all'attuale quadro istituzionale.


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