Art. 78
(Composizione della Camera dei deputati)

Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla legge.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Contenuto

L'articolo in esame disciplina la composizione della Camera dei deputati, individuando altresì i requisiti di elettorato passivo. Si prevede che il numero dei deputati, determinato con legge, possa variare da un minimo di 400 ad un massimo di 500 (il testo approvato dalla Commissione a giugno optava per il numero fisso di 400 deputati) e si stabilisce, come requisito per l'eleggibilità alla Camera, l'aver compiuto i ventuno anni d'età entro il giorno delle elezioni.

La composizione della Camera è attualmente disciplinata dal secondo comma dell'art. 56 della Costituzione vigente, che fissa il numero dei deputati in 630 e richiede, per quanto concerne l'elettorato passivo, l’età minima di venticinque anni.

Si segnala che la Commissione, nella seconda fase dei lavori, ha deciso di sopprimere il terzo comma del testo approvato a giugno. In tal senso, non è prevista alcuna indicazione costituzionale in merito ai criteri di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali, né un collegamento proporzionale tra seggi complessivi e numero degli elettori (l'attuale art. 56 prevede, invece, che la ripartizione avvenga dividendo il numero degli abitanti per 630 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione).

Dibattito in Commissione

L'articolo in esame è frutto di un lungo dibattito, svoltosi in Commissione e in sede di Comitato ristretto, la cui conclusione ha portato all'approvazione dell'attuale formulazione soltanto nel corso dell'ultima seduta plenaria della Commissione stessa. In seno alla Commissione si è registrata una divergenza di valutazioni, sin dall'inizio della discussione degli articoli riferiti al Parlamento (seduta del 25 settembre 1997), sulla questione della determinazione del numero dei deputati.

Su tale argomento, infatti, erano stati presentati numerosi emendamenti al testo adottato il 30 giugno. Già in sede di discussione all'interno del Comitato ristretto, era emersa la valutazione che la fissazione del numero dei deputati in 400 fosse formulata in termini non motivati (si veda, in proposito, il Presidente D'Alema, 2403). Tale numero sembrava infatti determinato senza collegamenti con criteri specifici: il Comitato ristretto aveva quindi considerato con interesse l'ipotesi di giungere ad una diversa formulazione dell'articolo, che non definisse il numero fisso, bensì indicasse un criterio sulla base del quale arrivare alla determinazione del numero stesso.

Il Comitato ristretto ha proposto, in sostanza, l'adozione di uno dei due criteri seguenti:

In considerazione della problematicità delle questioni in discussione, è stata avanzata pregiudizialmente, in Commissione, la proposta di non dibattere sull'argomento, lasciando inalterato il testo approvato a giugno e rimettendo all'aula le decisioni in materia (Presidente D'Alema, 2403). In seguito a tale proposta, tuttavia, si è aperto un dibattito, che ha visto emergere due posizioni divergenti:

Di fronte alle due ipotesi alternative, si è poi fatta strada un'ulteriore proposta (Grillo, 2409), diretta a sospendere provvisoriamente l'esame dell'articolo, consentendo al Comitato ristretto di approfondire l'argomento e di individuare una formulazione in grado di registrare l'adesione dei gruppi (favorevole alla proposta, Fontan, 2410). La proposta è stata posta in votazione e approvata dalla Commissione.

La questione del numero dei parlamentari e, dunque, l'approvazione dell'art. 78, è stata rinviata all'ultima seduta plenaria della Commissione (4 novembre 1997). In tale occasione, la Commissione, dopo un approfondito dibattito, che ha riproposto le diverse valutazioni circa la necessità di indicazione del numero fisso o la possibilità di prevedere un numero variabile di deputati (collegato a criteri definiti), ha approvato il testo proposto dal Comitato ristretto, che modifica complessivamente la portata dell'articolo rispetto alla formulazione di giugno.


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